La verifica del c.d. «green pass» deve rispettare il regolamento UE 679/ 2016 (GDPR). Su incarico dell’Organizzazione Mondiale della Vita, dell’Associazione l’Eretico, delle Associazioni di Partite IVA, la piattaforma Avvocati per i Diritti e le Libertà, nella persona dell’Avvocato Francesco Caronia, ha fornito parere in relazione alle incombenze privacy degli esercenti attività commerciale e degli agenti accertatori. Chiunque intenda procedere alla verifica del c.d. «green pass», dunque, deve essere espressamente nominato dal Titolare del trattamento (Ministero della Salute) e deve osservare l’art. 29 GDPR (il responsabile del trattamento dei dati, o chiunque agisca sotto la sua autorità, e che abbia…