La mancata indicazione dello spread effettivo in fattura ARERA, l’autorità garante per l’energia, ha previsto a favore degli utenti una particolare procedura di reclamo, a fronte della quale le società erogatrici di gas ed energia elettrica, su domanda degli utenti devono fornire i chiarimenti richiesti, aventi ad oggetto il rapporto di fornitura. Sin tanto che tali informazioni non vengono date l’utente non può subire il distacco della fornitura, a patto che eccepisca le proprie doglianze od avanzi la propria richiesta di chiarimenti entro 10 giorni e non oltre dalla scadenza della bolletta. Le motivazioni che possono fondare una richiesta di reclamo possono essere le più varie,…