La costituzione prevede il divieto di mascherarsi in pubblico (legge 155, 152, 533, 85 pena la reclusione da 1 a 2 anni) e che le norme che vincolano l’uso della mascherina sono di rango amministrativo e quindi non possono derogare né la Costituzione, né le leggi ordinarie e della sua responsabilità in sede civile e penale, reso dedotto che l’articolo 78 della costituzione non può essere sospeso in nessun caso di emergenza sanitaria, ma solo in caso di guerra, non esiste a tutt’oggi una legge che imponga l’uso della mascherina e neppure potrebbe mai esistere se non violando gli articoli…