Quale disciplina legislativa regola gli atti osceni in luogo pubblico o esposto al pubblico e la giurisprudenza sul sesso in macchina
Avv. Daniele Paolanti – L’atto sessuale compiuto in luoghi pubblici o comunque frequentati dal pubblico configura, a determinate condizioni, un comportamento illecito, sanzionato dal nostro ordinamento.
Reato di atti osceni: la depenalizzazione
A punire tale comportamento è l’art. 527 del codice penale che, a seguito dell’intervento di depenalizzazione operato dal d.lgs. n. 8/2016, oggi così dispone: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro”.
Dunque chi oggi fosse colto nell’atto sessuale condotto all’interno di un’automobile rischia, come regola generale, la sola sanzione amministrativa. La condotta resta penalmente rilevante solo quando è commessa all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi che abitualmente sono frequentati dai minori e vi è quindi il rischio che questi vi assistano.
La sanzione amministrativa
In ogni caso, anche quando il comportamento non è tale da integrare una fattispecie di reato, la sanzione amministrativa non è di poco conto. Come si evince dal testo della norma, infatti, la sanzione pecuniaria che si può subire va da 5mila a 30mila euro, a seconda della gravità che il comportamento, considerate le modalità con le quali è posto in essere e le circostanze di tempo e di luogo, assume in concreto.
La sanzione non sarà unica ma sarà comminata a entrambi i partner, perché entrambi hanno commesso la condotta illecita.
Auto in luogo privato
Per poter essere sanzionato, a seconda dei casi amministrativamente o penalmente, il compimento di un atto sessuale in auto deve avvenire quando il mezzo è in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Se l’auto è posteggiata in un luogo che non assume tali caratteristiche, il predetto comportamento risulta irrilevante per il nostro ordinamento.
Cosa si intende per atti osceni
L’atto sessuale può essere ricondotto all’articolo 537 del codice penale in quanto si tratta di un atto osceno.
Volendo approfondire, va detto che la dottrina è proclive a ritenere che gli atti da qualificarsi come osceni sono quelli che oltraggiano la morale sessuale, ovvero che, per la spudoratezza con la quale viene violato il normale riserbo attinente la sfera sessuale, conducono a un’impudica e sfrontata esibizione o mostra della propria intimità (il che può ricomprendere la manifestazione lasciva di nudità, la masturbazione o l’atto sessuale che si svolgano in pubblico o luogo aperto al pubblico).
Atti assolutamente osceni e atti relativamente osceni
Ulteriore distinzione operata dalla dottrina è quella tra atti assolutamente osceni ed atti relativamente osceni. Nella prima categoria sono ricompresi gli atti della cui oscenità non si può dubitare e che pertanto evidenziano un difetto di riserbo e pudore tali da oltraggiare sensibilmente e in modo incisivo la morale sessuale, mentre sono relativamente osceni quegli atti che devono ritenersi tali solo in relazione alle circostanze esterne.
Luoghi frequentati da minori
Come visto sopra, è ancora oggi fattispecie delittuosa l’atto osceno compiuto in luoghi che siano frequentati dai minori o se vi è il pericolo che questi vi assistano. Alcuni autori hanno ritenuto che detta parte dispositiva debba essere intesa come facente riferimento ad ambienti che per le proprie caratteristiche strutturali o in relazione alla stabile destinazione funzionale, ma finanche per la loro conoscibilità alla generalità dei consociati, possano essere frequentati da minori. La norma mira a scongiurare che minori possano assistere all’atto osceno specie in aree dove è prevedibile che possa manifestarsi la loro presenza.
Sesso in macchina: la giurisprudenza
Il compimento di atti sessuali in auto è stato più volte portato all’attenzione della Suprema Corte.
Ad esempio, con la sentenza numero 41731/2016, la terza sezione penale della Corte di cassazione ha esaminato la posizione di due persone condannate alla pena di mesi 3 di reclusione per aver intrattenuto rapporti sessuali in un’auto in sosta lungo la pubblica via in area illuminata. I giudici di Piazza Cavour, in ossequio alla novella legislativa del 2016, hanno ammesso che: “la sentenza in esame deve essere annullata senza rinvio a seguito della sopravvenuta depenalizzazione del reato di cui all’art. 527 cod. pen., ad opera dell’art. 2 d.lgs. 15/1/2016 n. 8 (pubblicato nella G.U. n. 17 del 22/1/2016), che ha previsto espressamente la configurazione come illecito amministrativo, punito con la sanzione pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000, del reato di cui all’art. 527, primo comma, cod. pen., contestato ai ricorrenti. Non occorre trasmettere gli atti alla autorità amministrativa competente, risultando prescritta la violazione, commessa il 19 marzo 2007, atteso che l’obbligo di trasmissione di cui all’art. 9 del d.lgs. 8/2016 citato è espressamente escluso dal primo comma di tale disposizione nell’ipotesi di estinzione del reato per prescrizione o per altra causa”. L’intervenuta depenalizzazione ha indotto dunque i giudici ad annullare la sentenza del giudice del merito non essendo più il fatto previsto dalla legge come reato.
Merita di essere segnalata anche la pronuncia numero 29239/2017, ove si legge invece che “rientrano nella nozione di luoghi abitualmente frequentati da minori, tutti i luoghi dove ordinariamente si svolge la socialità di essi, sul rilievo che la ratio che sostiene la disposizione è ravvisabile nell’esigenza di tutelare, oltre che il comune senso del pudore, l’integrità morale dei minori in tutti i luoghi ove gli stessi abitualmente, non solo prevalentemente, si trovino.
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