L’Avv. Antonio Verdone, coordinatore del Dipartimento di diritto internazionale di Avvocati Liberi, ha illustrato al Convegno sul “caso OMS” tenuto a Roma il 18 aprile 2024 presso la sala WEGIL della Regione Lazio le iniziative intraprese per tentare di impedire la consumazione di gravissimi errori di carattere politico, sociale e giuridico, di rilevanza finanche penale, qualora fossero adottati e recepiti il Trattato Pandemico con l’OMS e le modifiche al Regolamento Sanitario Internazionale.
ALI ha chiesto al Governo ed al Ministro della salute 👉guarda qui il Foia (https://t.me/avvocati_liberi/3109)👈 di avere accesso agli atti di delega conferiti al negoziatore italiano all’OMS nonché ha inviato il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, i Pres.ti di Camera e Senato, il Ministro della Salute (e p.c. alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione) un atto di significazione 👉guarda qui (https://avvocatiliberi.legal/foia-al-presidente-del-consiglio-ed-al-ministro-della-salute-per-avere-atti-e-informazioni-sul-negoziato-con-oms-per-il-trattato-pandemico-e-le-modifiche-al-rsi/) 👈 con cui ha rappresentato l’impossibilità giuridica e costituzionale di adottare tali forme di “accordi” nonché i rischi e le responsabilità (anche penali) in cui potrebbero cadere gli organi istituzionali che permettessero il recepimento di tali atti nell’ordinamento interno.
Entrambi gli strumenti (Trattato e RSI), infatti, andranno a conferire all’OMS un ruolo di governo delle risposte sanitarie che gli Stati saranno tenuti a fornire durante una emergenza sanitaria, conferendo al Direttore Generale dell’OMS – anche solo in caso di rischio sanitario temuto o potenziale – ampi poteri con cui applicare le misure previste dal RSI, o distribuire le risorse sanitarie, o esigere dagli Stati nazionali l’emissione di legislazione che introduca meccanismi di monitoraggio obbligatorio della salute e degli spostamenti delle persone utilizzando “certificazioni” digitali comuni, l’imposizione di trattamenti vaccinali o profilattici, visite mediche, limitazioni alla circolazione, isolamento obbligatorio, tracciamento di contatti ed itinerari di viaggio, informazioni sullo stato di salute, ispezione dei bagagli ed effetti personali, imposizione di modi comunicativi o, comunque, di censura scientifica, informativa e sanitaria, limitazioni delle proprietà intellettuali ed obblighi di trasferimento del know-how di prodotti sanitari.
Gravissimo inoltre che nella proposta di modifica dell’art. 3 del RSI si cancelli il riferimento al rispetto della dignità e delle libertà individuali, per sostituirli con i manipolabili criteri di equità, inclusività e coerenza del nuovo sistema. Alla luce di tutto questo e di quant’altro rappresentato nell’atto di significazione, ALI ha rappresentato alle Istituzioni italiani che: ➡️Gli articoli 1 e 139 Cost. definiscono l’Italia una Repubblica democratica la cui sovranità appartiene al popolo, senza possibilità di modifica alcuna e con il divieto di ingresso di norme straniere violative dei limiti e dei controlimiti costituzionali, della sovranità popolare, dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili dell’uomo. ➡️Gli articoli 27 e 46 della Convenzione adottata a Vienna indicano la nullità dell’adesione ad un Trattato da parte di uno Stato in violazione di una disposizione del suo ordinamento interno. ➡️La Costituzione italiana vieta la cessione a terzi, senza rappresentanza politica, del potere di governare, riconoscere, limitare o sopprimere – sia pur provvisoriamente – i diritti inviolabili della persona ed i principi supremi enunciati nel nucleo duro della Carta costituzionale.
Il “Trattato Pandemico” dovrà necessariamente essere ratificato dal Capo dello Stato – previa Legge di autorizzazione del Parlamento – in quanto atto o accordo di natura politica in grado di modificare leggi dello Stato ai sensi dell’art. 80 Cost. L’ingresso di tale complesso normativo – ove provocato con la consapevolezza delle conseguenze esposte da ALI – potrebbe configurare la commissione di gravi delitti previsti dal Libro 2⃣ Titolo 1⃣ del Codice Penale.
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