VIOLENZA SULLE DONNE? QUANTE DIRIGENTESSE SCOLASTICHESSE HANNO FIRMATO I DECRETI DI SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO E DALLA RETRIBUZIONE? PERÒ HANNO FATTO IL MINUTO DI SILENZIO PER IL “DONNICIDIO”….INVECE GETTARE SUL LASTRICO UN’INSEGNANTE CON LA SUA FAMIGLIA È UNA COSA BELLA. “MA MI FACCIA IL PIACERE” DIREBBE TOTÒ.
Art. di orizzontescuola del Marzo 2022
Il Decreto Riaperture è stato incardinato alla Camera dei Deputati ed entro la fine di maggio dovrà essere convertito in legge.
Come già scritto negli scorsi giorni, alla pubblicazione del decreto è legata anche la relazione tecnica. All’articolo 8, dove si parla dell’obbligo vaccinale, ci sono anche i numeri per quanto riguarda i soggetti inadempienti.
Al 23 marzo, in base a quanto proviene dal sistema SIDI, le sospensioni del personale docente sono 3812. In particolare gli inadempienti sono 411 nella scuola dell’infanzia (302 di ruolo, 109 precari), 1095 nella primaria (813 e 282), 785 nella scuola media (503 e 282) e 1521 nella scuola superiore (1059 e 462).
Il totale è di 2677 docenti di ruolo sospesi, 1135 docenti precari sospesi, dunque 3812 docenti inadempienti all’obbligo vaccinale al 23 marzo.
I calcoli della Ragioneria Generale dello Stato per la sostituzione del personale portano la spesa pubblica, da aprile a giugno, pari a 29,2 milioni di euro.
Obbligo vaccinale riguarda anche la dose di richiamo
L’obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.
Sanzione di 100 euro per gli inadempienti all’obbligo
L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro).
Chi è escluso dall’obbligo vaccinale
Secondo quanto segnala la nota ministeriale, l’obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
Svolgimento della prestazione lavorativa
Unicamente al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Si prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ed educativo “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”.
Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.
Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce che “i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica”.
Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4.
Le mansioni del personale scolastico non vaccinato
Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.
Al personale in questione si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento.
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