VACCINAZIONI INFANTILI – la trappola del referendum
Laura Carosi
Come ormai saprete tutti, la Corte di Cassazione ha ricevuto e pubblicato in Gazzetta Ufficiale ben quattro diversi referendum abrogativi in merito al D.L. 73/2017.
Gran parte della cd. Controinformazione si è lanciata in una campagna promozionale tanto vaga quanto inopportuna. Non è un caso che qualcuno, dopo l’iniziale rullo di tamburi, abbia fatto qualche passo indietro.
Le critiche infatti sono state molte e dirompenti, soprattutto perché molto ricche dei dettagli pratici e giuridici sostanzialmente omessi dai promotori.
Siccome io sono abituata a lavorare sui testi scritti, ho riportato nel testo del decreto tutte le modifiche suggerite e… il risultato mi ha fatto decisamente aumentare i capelli bianchi!
In allegato a questo post potete scaricare l’intero elaborato, corredato dai miei commenti (assolutamente non esaustivi).
Riporto qui per sommi capi le deduzioni alle quali sono pervenuta dopo attenta lettura del testo eventualmente rimanente dopo le abrogazioni:
- eliminare le parole “obbligatorie e” dai commi 1 e 1-bis dell’art. 1 NON ELIMINA L’OBBLIGO, ma solo la definizione (mi verrebbe da dire “limitazione”) di quali siano le vaccinazioni oggetto di tale obbligo. Togliere la statuizione chiara della ragione di gratuità non esclude affatto la eventuale obbligatorietà;
- al comma 4, infatti, troviamo intonsa la statuizione del “obbligo vaccinale di cui al presente articolo”!
Per effetto della ratio legis, secondo la quale è necessario garantire “…la copertura vaccinale, nonché il rispetto del Piano nazionale” vaccinale e degli accordi internazionali, la determinazione delle vaccinazioni obbligatorie diventerebbe allora a totale discrezione del Ministro della salute.
Trattandosi di un atto amministrativo, quale è il Piano vaccinale, molto più semplice da modificare rispetto a una legge, la quantità e la qualità dei vaccini obbligatori uscirebbe allora dalla sfera legislativa per diventare totalmente variabile in base alla ASSERITA situazione epidemiologica.
Come ciliegina sulla torta, non ci sarebbe neanche più bisogno di fare una legge speciale – vedi D.L. 44/2021 – per statuire l’obbligatorietà di un farmaco per la prevenzione della qualunque malattia ritenuta epidemiologicamente rilevante in base al nulla cosmico, ovvero agli articoli di stampa, alle dichiarazioni dei rappresentanti istituzionali, dell’AIFA, del ISS e, magari, di quei bravi ragazzi della Organizzazione Mondiale della Sanità (sì, quelli che non hanno MAI dichiarato la pandemia!).
Il comma 4, insomma, è come un assegno in bianco, nel quale il Ministro potrà scrivere più o meno tutto quel che gli pare.
Tutto questo solo in base al primo quesito!!
Il secondo quesito (in blu nel mio elaborato) interviene sostanzialmente sugli articoli 3 e 3-bis, ma vediamo come:
Occorre fare una digressione per illustrare il concetto di “soft law”: è quel meccanismo grazie al quale da diversi anni troviamo nei testi legislativi continui e indeterminati rimandi a decreti ministeriali, piani del traffico e altri atti amministrativi con ai quali viene demandata la specificazione dei dettagli previsti dalle leggi.
In teoria il ministro o altro soggetto in questione potrebbe e dovrebbe muoversi solo all'interno dei limiti già stabiliti dalla legge (perché la funzione legislativa compete al Parlamento e non ai singoli ministri), ma quasi mai è così.
Infatti, a fronte dell'obbligo previsto con legge (in questo caso, il Codice della strada) di tarare gli autovelox da minimo 30 e fino a 230 km/h, ci troviamo con un bel decretino ministeriale dove il dirigente ci dice che no, suvvia, basta che siano tarati da un minimo di 30 e fino ad almeno 70 km/h in più rispetto al limite di velocità imposto per la strada specifica... insomma, se il limite è di 30, va bene controllare lo strumento solo fino a 100, no?
E si trovasse mai un giudice che dica che la legge è legge e i decretini non possono modificarla, eh?!
- da un lato propone l’abrogazione della sanzione e della decadenza dall’iscrizione all’asilo (perché non è mai stata neanche ipotizzata la decadenza dell’iscrizione a scuola, essendo il diritto all’istruzione tutelato dalla Costituzione – artt. 33 e 34 – e dai trattati internazionali – in primis dalla Carta dei diritti del fanciullo), dall’altro, però, tiene in piedi tutta quella sequela di richiesta e trasmissione dati da parte dei dirigenti e tra questi e il Ministero della salute.
Come si traduce questo fatto? Semplicemente nel diritto delle istituzioni a gestire i dati dei nostri bambini per “fini istituzionali” (ad esempio per decidere in che classe mettere gli schifosetti novax, visto che resta anche la previsione che debbano essere messi, quando possibile, in classi di soli vaccinati), dunque sostanzialmente non soggetti a consenso al trattamento (per maggiori informazioni rimando al seguente link) https://protezionedatipersonali.it/trattamento-soggetti-pubblici
Bello no? I bambini non potranno più essere disiscritti dall’asilo, che ok, è già qualcosa, ma in compenso le sKuole potranno – e anzi, DOVRANNO – continuare a vessare i genitori in merito ai dati sanitari dei propri figli.
Aggiungiamoci che se davvero, come io ritengo, il comma 4 dell’articolo 1 diventasse una sorta di assegno in bianco che il MinSal potrebbe compilare a suo piacimento e poi anche modificare quando gli pare… sostanzialmente i nostri piccoli andrebbero all’asilo ma potrebbero essere oggetto di inoculo coatto del qualunque farmaco stabilisse il ministero!
E non solo il Ministro, perché… ATTENZIONE: esistono anche i piani pandemici nazionale e provinciale, dunque letteralmente saremmo in balia del primo che si sveglia al mattino (direi che gli esempi Veneto e Puglia siano sufficientemente illustrativi!).
Sembra consolante solo la persistenza della cara vecchia obiezione in base alla quale i dirigenti etc. sono tenuti a chiedere, ma non c’è scritto proprio da nessuna parte che i genitori siano tenuti a RISPONDERE.)
Qui è importante ricordare il GDPR (regolamento UE 679/2016), la CEDU, la giurisprudenza della CGUE relativa alle sanzioni afflittive che devono essere considerate di natura sostanzialmente penale e, quindi, applicate nel rispetto della procedura penale: finché esiste una sanzione, il cittadino può sempre avvalersi del diritto a non autoaccusarsi. Tolta la sanzione… le conseguenze potrebbero essere MOLTO PEGGIORI – non ultima l’eventualità dell’intervento dei servizi sociali.
Basti ricordare che moltissimi genitori sono stati deferiti ai servizi sociali per aver semplicemente applicato la clausola legale che prevedeva rientro a scuola dopo 10 giorni ma con tampone e dopo 13 senza tampone. Era scritto nel testo della legge, ma i dirigenti hanno accusato i genitori di aver fatto perdere ai figli ben 3 giorni di scuola in più e per tale ragione sono dovuti andare a spiegare la ragione per cui non hanno ritenuto opportuno far ficcare un cotton fioc imbevuto di sostanze tossiche dentro al nasino dei loro bambini.
Paradossalmente, l’esistenza della sanzione garantisce che non possa essere effettuata vaccinazione coatta, perché essa vincola tutta la procedura all’accertamento di una inadempienza che è puramente amministrativa: l’iter giuridico relativo al mancato rispetto dell’obbligo è destinato, con il testo attualmente in vigore, a concludersi tutt’al più con l’irrogazione di una sanzione, facilmente opponibile giudizialmente.
Togliendo la sanzione – peraltro quasi mai irrogata – resterebbe la facoltà da parte del Ministero della salute di intervenire in tutti gli altri modi previsti da tutte le altre leggi, peraltro neanche più elencati nel decreto 73/2017, il quale non sarebbe più neanche legge speciale in merito alle vaccinazioni pediatriche. Ricordo che le norme contenute in una legge speciale prevalgono su quelle contenute nelle altre leggi e quindi ad oggi non è possibile attivare le altre misure previste altrove. Se togliessimo la sanzione lo diventerebbero!
- risulta gravissima, secondo me, la proposta di abrogazione della possibilità di fornire al dirigente scolastico la documentazione relativa all’esonero, l’omissione, il differimento o la semplice richiesta alla ASL di un appuntamento vaccinale.
Pochissimi, infatti, hanno spiegato quanto sia dirimente che una legge dello Stato preveda esplicitamente l’adempimento tramite OMISSIONE.
Purtroppo molti non si soffermano a valutare le singole parole, ma è chiaro che citare una possibilità di omissione DIVERSA dall’esonero e dal differimento implica che la semplice decisione di rifiutare il trattamento sanitario debba essere considerata valida ai fini sia dell’iscrizione all’asilo che della risposta alla richiesta del dirigente scolastico.
La firma del modulo di dissenso informato (questo sconosciuto!), in altre parole, mette, per disposizione della stessa “Legge Lollò”, al riparo da qualunque sanzione e da qualunque altra conseguenza.
Dico anche di più: laddove il dissenso fosse espresso per inadempienza della ASL (ad esempio perché non ha fornito la documentazione tecnica del farmaco richiesta dai genitori, perché non dispone del vaccino privo dell’antigene della malattia già contratta dal minore, perché non specifica quale medico possa compilare, sotto sua esclusiva responsabilità, la prescrizione obbligatoria – “gratuiti” non significa senza prenotazione al CUP! – dopo aver effettuato la necessaria valutazione rischi/benefici e costi/benefici prescritta dalla legge e basata sulle specifiche condizioni di salute del singolo paziente), non sarebbe neanche necessario esprimere un dissenso, in quanto l’omissione non potrebbe essere considerata una scelta dei genitori, ma una situazione di fatto dovuta a inadempienza della ASL.
Per capire davvero tutte queste argomentazioni occorre analizzare le varie leggi in materia sanitaria, amministrativa e penale, ma credo di aver riportato le nozioni fondamentali;
Lascio a ognuno di voi la valutazione di cosa succederebbe se entrasse in vigore la totalità o anche solo una parte delle abrogazioni proposte, ma personalmente tremo al pensiero di cosa succederebbe se entrassero in vigore quelle del primo quesito (in rosso) e non le altre: quello, a mio avviso, sarebbe il caso assolutamente peggiore.
Paradossalmente, il quesito meno dannoso è l’ultimo (in grigio), che almeno ridurrebbe le vaccinazioni obbligatorie da 10 a 7.
Si potrebbe pensare che, almeno, sarebbe già un piccolissimo passo avanti… ma a che prezzo?
Ebbene, l’art. 38 della legge 382/1970 (che stabilisce le regole per i referendum abrogativi) dispone che:
“Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all’abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di esse, ne è data notizia e non può proporsi richiesta i referendum per l’abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge o delle disposizioni suddette, fermo il disposto dell’articolo 31, prima che siano decorsi cinque anni.”
In altre parole, una qualunque modifica fatta con referendum ci costringerebbe a tenerci la legge così come resterebbe, senza poterla più toccare per almeno 5 anni.
Considerando che i protocolli andavano rivisti nel 2020 in base ai dati epidemiologici e alla percentuale di effetti avversi… sarebbe un bel colpo per il governo: l’obbligo resta e finalmente non più vincolato dall’elenco contenuto in un testo di legge, dunque espandibile a piacimento con la semplice emissione di un atto amministrativo; i genitori, bombardati dalle scuole, continuerebbero a fornire dati e a far inoculare i figli nella prevedibile convinzione di non avere alternative, giacché omissione, esonero e differimento non sarebbero neanche più nominati dalle richieste dei dirigenti e non sarebbe più possibile addurre l’inadempienza della ASL come ragione della mancata vaccinazione.
Quel che succederebbe dopo possiamo solo immaginarlo, perché non possiamo fare ipotesi su quali norme verrebbero usate dalle autorità e quali misure applicate.
Da linguista, posso solo dire che i quattro quesiti sono stati studiati molto bene, nella piena consapevolezza di ciò che producono. Nessun avvocato può on essersi accorto o non aver ragionato sulle possibili conseguenze dell’abrogazione di alcune parti ma non di altre e nessun avvocato può non avere la piena conoscenza dell’ordinamento giuridico: il risultato eventualmente ottenuto non è casuale, ma accuratamente progettato.
Faccio dunque i miei più sinceri complimenti agli avvocati della associazione ALI (Avvocati liberi) per il lavoro svolto, è tanto notevole da aver meritato attenzione da parte mia.
Mi dispiace solo che non abbiano in alcun modo spiegato le criticità dal punto di vista giuridico complessivo, ovvero ad esempio l’applicabilità di quali altre leggi o regolamenti, la reale valenza del testo rimanente alla luce delle eventuali abrogazioni e le ragioni per le quali non sia stata eliminata la illegittima procedura di richiesta dati da parte delle istituzioni scolastiche.
Sarebbe davvero interessante, soprattutto, capire le ragioni tecniche per la mancata abrogazione dell’art. 1 comma 4, primo periodo (si propone di eliminare solo i successivi due), quando sarebbe bastato cancellarne il primo inciso – per intenderci, la perifrasi “in caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale di cui al presente articolo” per espungere del tutto qualunque obbligatorietà delle vaccinazioni, anche eventualmente lasciando vigente l’onere da parte delle ASL di convocare i genitori a colloquio per sollecitare l’effettuazione del trattamento sanitario in questione.
… mi convochi, mi spieghi, grazie e arrivederci, no? E, d’altro canto, visto che resterebbe anche la giustificazione per il trattamento dei dati sanitari da parte delle scuole, nonché quello di promozione di una “adesione volontaria e consapevole” attribuita alle ASL e agli istituti scolastici dall’art. 2, togliere del tutto anche la facoltà di colloquio (la convocazione è obbligo delle ASL, ma non dei genitori!) avrebbe potuto essere considerata dalla Corte Costituzionale un vuoto normativo inaccettabile relativo allo svolgimento di compiti istituzionali (quelli informativi, appunto), mentre per la specificazione relativa all’obbligo ciò non solo non sarebbe stato possibile, ma è invece possibile tutta quell’altra serie di cose già ipotizzate sopra e specificate nel mio elaborato.
Una possibile conseguenza niente affatto improbabile e assolutamente da non sottovalutare, a mio avviso!
Ognuno a questo punto valuterà per se stesso se firmare affinché i quesiti siano votati o meno, io di certo non lo farò.
Fonte: https://lauracarosi.com/2024/12/10/legge-lorenzin-la-trappola-referendaria/
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