Un nuovo recente provvedimento giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile evidenzia numerose criticità nell’obbligo vaccinale ai militari.
La Corte Costituzionale si esprimerà il prossimo 11 gennaio sulle seguenti norme:
- Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare)
- art. 206-bis, inserito dall’art. 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 (Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244).
Il Giudice militare ha affrontato il tema richiamandosi a diverse decisioni della Corte Costituzionale in tema di obbligatorietà del trattamento sanitario, sottolineando come il principio di base non consente mai il superamento di limiti invalicabili che la legge impone al legislatore nello statuire quando un trattamento sanitario debba rendersi obbligatorio, limiti individuati proprio nei diritti fondamentali della persona, non sacrificabili, nemmeno a mente del comma secondo dell’articolo 32 della Carta Costituzionale.
Di seguito il testo integrale dell’ordinanza.
TRIBUNALE MILITARE DI NAPOLI
Ufficio del Giudice dell’udienza preliminare di Napoli, dott. Andrea Cruciani, all’udienza preliminare del 2 febbraio 2022 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento
penale a carico di M. R., nato il a residente in – via , in servizio presso il Reparto mobile di comando e controllo di ;
libero, presente;
Difeso da avv. Francesco Terruli, del Foro di Taranto, con studio in Martina Franca – via Taranto n. 31/b, pec:
terruli.francesco1@oravta.legalmail.it – difensore di fiducia;
Imputato di disobbedienza continuata aggravata (articoli 81 cpv
c.p., 47 n. 2 e 173 c.p.m.p.), perche’, A. M., in servizio presso il Reparto mobile di comando e controllo in , individuato dalla Direzione di impiego del personale militare dell’A. M. per la partecipazione ad una delle due operazioni fuori dai confini nazionali – segnatamente e espressa la preferenza per la ,
inserito nel cronoprogramma propedeutico alla missione (che prevedeva, tra l’altro, il completamento dell’iter vaccinale secondo
quanto previsto dal modulo di prevenzione vaccinale per il Teatro operativo prescelto, da eseguirsi presso l’infermeria del ), in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in piu’ occasioni, ometteva di obbedire all’ordine attinente al servizio e alla disciplina, di presentarsi in data alla predetta infermeria.
Ordine intimatogli dal superiore, comandante del predetto Reparto mobile, rispettivamente, con note n.
In tal modo, si rendeva non impiegabile fuori dai confini nazionali per non aver completato le previste disposizioni sanitarie
sull’iter vaccinale e veniva sostituito nell’incarico di Capo del
della presso la con il . Gars C. A. nel . Con l’aggravante del grado rivestito.
- Rilevanza della questione.
1.1 All’odierna udienza preliminare, questo Giudice nel dare la parola alle parti per la presentazione delle conclusioni ha altresi’
invitato le stesse al contraddittorio su un possibile profilo di illegittimita’ costituzionale dell’art. 206-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare, di seguito C.O.M.) – inserito dall’art. 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91.
Il pubblico ministero ha quindi insistito nella richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato rimettendosi al Giudice sulla
questione di legittimita’ costituzionale. Il difensore dell’imputato ha preliminarmente prospettato la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale e
sollecitato una sentenza di non luogo a procedere con formula di giustizia. Seguivano spontanee dichiarazioni dell’imputato.
All’esito della Camera di consiglio, questo Giudice ha quindi emesso d’ufficio la presente ordinanza, con la quale si intende promuovere il giudizio di codesta onorevole Corte costituzionale
sulla conformita’ dell’art. 206-bis C.O.M. all’art. 32 della Costituzione.
1.2. La rilevanza della questione per il presente procedimento in effetti e’ di tutta evidenza ed e’ presto detta.
Al militare odierno imputato viene contestato di non aver obbedito all’ordine impartitogli dal superiore in grado di
presentarsi in infermeria per sottoporsi alla profilassi vaccinale indispensabile per l’impiego in una operazione fuori dai confininazionali (di seguito, OFCN) – segnatamente
Tale ordine, ribadito con diverse note scritte del (in atti, rispettivamente, allegati ), fa espresso riferimento alla
«Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»,
approvata con decreto interministeriale difesa-salute del 16 maggio 2018 (M_D GSGDNA REG2018 0039530 15 maggio 2018, in atti allegato UU, fogli 118 e ss.) e alla direttiva dello Stato Maggiore
dell’Aeronautica del 9 luglio 2018 (SMA PIANI 010-edizione 2018, annesso IV), sulle linee guida per l’approntamento del personale AM designato per le OFCN (in atti, allegato TT, fogli 82 e ss.), le quali, richiamando espressamente l’art. 206-bis C.O.M., impongono la vaccinazione per i militari da impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio (vedasi in particolare il punto
5.6. della direttiva tecnica del 16 maggio 2018 sul «rifiuto del militare alla somministrazione del vaccino», sul quale ci sisoffermera’ anche in seguito).
Qualora, quindi, codesta Corte ravvisasse la illegittimita’ dell’art. 206-bis C.O.M., verrebbe a mancare il presupposto normativo per l’emissione dell’ordine in questione, con le conseguenti ricadute, nell’ambito del procedimento penale odierno, in punto di legittimita’ dell’ordine e quindi, in ultima analisi, della sussistenza o meno dell’elemento materiale e soggettivo del
contestato reato di disobbedienza. - Premessa normativa ed inquadramento della questione di costituzionalita’.
2.1. L’art. 206-bis del C.O.M. prevede che: «La Sanita’ militare puo’ dichiarare indispensabile la somministrazione, secondo appositi protocolli, di specifiche profilassi vaccinali al personale militare
per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettivita’.
Con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro della salute sono approvati i protocolli sanitari di cui al comma 1 che recano altresi’ l’indicazione analitica degli adempimenti
riferiti alle modalita’ di somministrazione dei vaccini, quali quelli di comporre il quadro anamnestico del paziente prima di iniziare le profilassi vaccinali e di registrare su apposita documentazione,
anche elettronica, riferita a ciascun militare tutte le profilassi vaccinali adottate nei suoi confronti.
Se il militare da sottoporre a profilassi vaccinale rappresenta documentati motivi sanitari per non sottoporsi alla profilassi
stessa, la valutazione di merito e’ rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio».
L’art. 32, comma secondo, della Costituzione statuisce che: «nessuno puo’ essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo’ in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
2.2. La norma di cui all’art. 206-bis C.O.M, nell’attribuire alla Sanita’ militare – e quindi ad un organo amministrativo e non gia’ al
legislatore – la possibilita’ di dichiarare indispensabili – e quindi obbligatorie – specifiche profilassi vaccinali per il personale militare pare porsi in contrasto con alcuni principi fondamentali
sanciti dalla nostra Carta costituzionale, con particolare riferimento all’art. 32, comma secondo, della Costituzione in punto di mancato rispetto della riserva di legge statale e rinforzata.
2.3. Ne’ tale dubbio puo’ dirsi ormai superato con l’adozione da parte del legislatore dell’art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, sull’estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione
dell’infezione da SARS-CoV-2 per Covid-19 per il personale del comparto difesa e sicurezza, tramite l’introduzione, dopo l’art.4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dell’art. 4-ter.
Innanzitutto, da un punto di vista di applicazione temporale, il cit. art. 2 opera solo a partire dal 15 dicembre 2021 e «non oltre il termine di sei mesi» a decorrere da tale data, mentre l’art. 206-bis C.O.M. e’ stato inserito nel 2016 e non essendo una norma emergenziale non ha una durata limitata nel tempo. I fatti oggetto del presente giudizio sono peraltro avvenuti nell’anno e quindi
prima dell’entrata in vigore dell’art. 2 cit.
Non solo, ma anche a partire dal 15 dicembre 2021 e fino al 15 giugno 2022, le due norme continuano a coesistere per avere ambiti applicativi in parte diversi, ponendo peraltro non poche difficolta’
all’esegeta nell’individuare una ragionevole soluzione interpretativa
nel caso di sovrapposizione delle sfere di applicazione. Operazione ermeneutica non certo facilitata dalla tecnica legislativa dei plurimi rinvii normativi utilizzata nel decreto-legge 26 novembre
2021, n. 172. In effetti, l’art. 206-bis C.O.M. riguarda qualsiasi profilassi vaccinale che la Sanita’ militare ritenga indispensabile ma si applica solo per determinate condizioni operative o di
servizio. Il citato art. 2 attiene invece solamente ad una specifica profilassi vaccinale – quella per Covid-19 – ma vale in ogni condizione di servizio. Complessa e’ quindi la ricomposizione del rapporto tra le due norme quando le stesse si sovrappongono parzialmente, con riferimento alla profilassi vaccinale per Covid-19.
Ed in effetti, l’art. 2 del decreto-legge n. 172/2021, nell’introdurre l’art. 4-ter del decreto-legge n. 44/2021, pone un
obbligo in capo al militare di sottoporsi alla vaccinazione per Covid-19, prevedendo in caso di inadempimento la «sospensione dal diritto di svolgere l’attivita’ lavorativa» e dalla retribuzione,
«senza conseguenze disciplinari». Nel caso invece del medesimo obbligo vaccinale per Covid-19, che la Sanita’ militare potrebbe imporre ex art. 206-bis C.O.M. per l’impiego in determinati contesti operativi, dal mancato adempimento conseguirebbero sanzioni
disciplinari e penali a carico del militare. - Impossibilita’ di una interpretazione conforme a Costituzione.
3.1. Questo Giudice si e’ primariamente interrogato circa la possibilita’ di accedere ad una interpretazione dell’art. 206-bis
C.O.M. conforme a Costituzione. In effetti, l’unica lettura che potrebbe elidere dubbi di legittimita’ costituzionale e’ quella secondo cui l’art. 206-bis C.O.M. attribuirebbe alla Sanita’ militare solo il compito di individuare quali indispensabili ai fini di determinati servizi talune profilassi vaccinali, di talche’ il militare che non intendesse sottoporvisi non potrebbe essere impiegato in detti servizi ma non andrebbe comunque incontro a
conseguenze disciplinari e penali. Il militare sarebbe quindi libero di scegliere se sottoporsi o meno alle vaccinazioni indicate come indispensabili e nel caso non intendesse eseguire la profilassi
vaccinale allo stesso sarebbe solo precluso l’impiego nello specifico
servizio, che andrebbe quindi assegnato ad altro militare consenziente.
E tuttavia una tale interpretazione e’ sconfessata dalla chiara lettera della norma citata, dalle direttive tecniche attuative e dalla prassi amministrativa.
3.2. In effetti l’art. 206-bis, comma terzo, C.O.M. prevede che il militare possa opporsi a tale vaccinazione solo per «documentati motivi sanitari», la cui valutazione di merito e’ rimessa alla
commissione medica ospedaliera competente per territorio, non attribuendo quindi in alcun modo al militare la libera scelta di sottoporvisi o meno. Al militare quindi non e’ consentito sottrarsi alla vaccinazione indispensabile per l’impiego se non per «documentati motivi sanitari». Ne consegue l’obbligatorieta’ della profilassi vaccinale indicata come indispensabile e la possibilita’ che tale adempimento sia oggetto di un ordine. Dal rifiuto dell’ordine discendono sanzioni disciplinari e penali.
3.3. Del resto che l’art. 206-bis C.O.M. attribuisca alla Sanita’ militare la facolta’ di individuazione di vaccinazioni «obbligatorie» emerge chiaramente dalla citata direttiva tecnica del 16 maggio 2018 che, al punto 5.6., sul «rifiuto del militare alla somministrazione del vaccino» specifica che «il rifiuto, da parte del militare, di sottoporsi ad una vaccinazione o ad una misura di vaccino e
chemioprofilassi indicata come “indispensabile”, ai sensi dell’art. 206-bis, comma 1, del C. O. M, nei casi in cui tali provvedimenti di prevenzione sanitaria non risultano controindicati, dovra’ essere
annotato e controfirmato sulla scheda vaccinale e notificato al comandante di Corpo per i provvedimenti di competenza».
3.4. E che la prassi amministrativa sta pure nel senso dell’obbligatorieta’ di tali vaccinazioni e’ dimostrato proprio dal
presente procedimento, allorche’ agli atti vi e’ ampia traccia della corrispondenza intercorsa tra il comandante che ha emanato l’ordine di presentarsi in infermeria per sottoporsi alla vaccinazione indispensabile per l’impiego all’estero ed il militare odierno imputato. Nel ribadire piu’ volte l’ordine il comandante chiarisce infatti al sottoposto che la volonta’ del militare in merito alla profilassi vaccinale indispensabile per l’impiego in OFCN riguarda solamente il caso di inoculazione contestuale di piu’ vaccini laddove
invece la profilassi vaccinale prescinde da tale volonta’ allorche’ somministrata singolarmente secondo le tempistiche dettate dal protocollo sanitario – circa una ogni quattro settimane , vedasi sul
punto anche la nota del 17 gennaio 2019 dell’infermeria di Corpo
- A.M. sulla «Nuova direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
- ed. 2018 – profilassi vaccinale: operazioni strade sicure», in atti, fogli ).
Nei suddetti ordini si ribadisce infatti che la profilassi vaccinale per l’invio in OFCN e’ da considerarsi «necessaria e obbligatoria» per cui «la mancata presentazione o il rifiuto di sottoporsi ad una vaccinazione ritenuta indispensabile, a meno di rappresentati motivi sanitari, la cui valutazione e’ rimessa ad una
commissione medica competente per territorio, potra’ essere sanzionata penalmente e disciplinarmente» (ordine del , in atti.
3.5. Stante quindi la chiara valenza obbligatoria delle vaccinazioni dichiarate indispensabili ai sensi dell’art. 206-bis
C.O.M., costituisce una ulteriore aporia, non gia’ dell’art. 206-bis C.O.M. bensi’ di talune prassi amministrative – come nel caso che ci occupa – quella secondo cui viene richiesta la sottoscrizione di un
«consenso informativo alla vaccinazione» (in atti, allegato V, foglio 37), all’atto di sottoporsi ad una vaccinazione
indispensabile-obbligatoria.
Ed invero, e’ prezioso in proposito l’insegnamento di codesta Corte, la quale ha chiarito come: «il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della
persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che “la liberta’ personale e’ inviolabile”, e che
“nessuno puo’ essere obbligato a un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge”, cosicche’ “la circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due
diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se e’ vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresi’, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui puo’ essere sottoposto, nonche’ delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le piu’ esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa
liberta’ personale, conformemente all’art. 32, secondo comma, della Costituzione” (Corte costituzionale, sentenza n. 438/2008)».
Ed allora si appalesa evidente anche il contrasto tra «consenso» informato e «obbligo» vaccinale, risultando chiaro, all’esito di una valutazione di pura logica, ancora prima che giuridica, come sussista
una inconciliabile antitesi tra l’espressione di un «consenso» – inteso quale libera e consapevole autoderminazione volitiva – e
l’adempimento di un «obbligo» – quale comportamento imposto sotto le
comminatorie di legge. Ed in effetti, la citata direttiva tecnica interministeriale del 16 maggio 2018 correttamente prevede la sottoscrizione da parte del militare vaccinando di una «scheda
anamnestico-informativa e certificativa vaccinale individuale» e non gia’ di un «consenso informativo alla vaccinazione». Certamente, infatti, non si puo’ chiedere ad un militare – il cui rifiuto e’ passibile di sanzioni disciplinari e penali – la sottoscrizione di alcun «consenso» al trattamento vaccinale indispensabile ed
obbligatorio.
- Il dubbio sul contrasto con l’art. 32 della Costituzione.
4.1. Riserva di legge statale.
4.1.1. Nel meccanismo prefigurato dall’art. 206-bis C.O.M. le
specifiche «profilassi vaccinali» vengono dichiarate «indispensabili e quindi, come gia’ detto, «obbligatorie» – per poter impiegare il personale militare in «particolari e individuate condizioni operative o di servizio», non gia’ dal legislatore statale, come richiesto dall’art. 32, comma secondo, della Costituzione, bensi’ dalla «Sanita’ militare» – e cioe’ da un complesso di organi amministrativi, centrali e periferici, costituenti articolazioni amministrative del Ministero della difesa – secondo protocolli sanitari adottati con decreto interministeriale del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della salute. In effetti, il 16
maggio 2018 veniva emanato il citato decreto interministeriale di
«Approvazione della direttiva tecnica sulle misure di profilassi per il personale militare ai sensi dell’art. 206-bis del codice dell’ordinamento militare». Seguivano altresi’ direttive delle singole Forze armate, quali, per quanto di interesse per il presente procedimento, la gia’ citata direttiva dello Stato Maggiore dell’Aeronautica (SMA PIANI 010-edizione 2018).
Ed in effetti, e’ d’uopo stigmatizzare come appaia proprio il riferimento, contenuto nell’art. 206-bis C.O.M., alle «particolari e
individuate condizioni operative o di servizio» a disvelare l’interesse preponderante che la stessa norma sembra in ultima analisi voler tutelare in ogni circostanza. Interesse che non
sembrerebbe esaurirsi in quello di «garantire la salute dei singoli e della collettivita’» – al quale fa pure riferimento espresso la norma in questione – bensi’ piuttosto, altresi’ e primariamente, l’interesse dell’amministrazione militare ad una pronta, sollecita ed efficace organizzazione del servizio militare – con specifico riferimento, nella prassi operativa, alle missioni all’estero. La
citata direttiva dello Stato Maggiore dell’Aeronautica (SMA PIANI 010-edizione 2018, annesso IV), prevede in effetti come l’impiego di personale militare in OFCN richieda «come predisposizione comune e
necessaria alla salvaguardia della salute e dell’operativita’, il possesso di una valida protezione vaccinale eventualmente integrata da una copertura specifica per l’area d’operazioni».
Quindi, non solo «salute» ma anche «operativita’» sono gli interessi posti a fondamento della profilassi vaccinale obbligatoria.
Ed in effetti, taluni particolari servizi potrebbero risultare menomati o rallentati dalle determinazioni dei singoli militari a non sottoporsi a profilassi vaccinali ritenute indispensabili in determinati contesti operativi. E tuttavia se puo’ certamente riconoscersi un valore ed un interesse, anche di rilevanza costituzionale (art. 52 della Costituzione), all’efficienza di un servizio militare che sia in grado di adempiere ai compiti di difesa
nazionale, la stessa Costituzione non sembra assegnare alle concrete necessita’ operative militari quella preponderanza sul fondamentale
diritto individuale alla salute, comprensivo della scelta di non sottoporsi ad un determinato trattamento sanitario.
Infatti, sono sempre parole di codesta Corte nella sentenza n. 5/2018, «l’art. 32 della Costituzione postula infatti il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo
contenuto di liberta’ di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettivita’ (da ultimo sentenza n. 268 del 2017)», di talche’ «la legge impositiva di un trattamento
sanitario non e’ incompatibile con l’art. 32 della Costituzione: se il trattamento e’ diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi e’ assoggettato, ma anche a preservare lo
stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che e’ obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto,
tollerabili; e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennita’ in favore del danneggiato, e cio’ a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990)».
Ed allora il bilanciamento che deve guidare il legislatore statale nell’imporre una vaccinazione obbligatoria e’ quello tra il diritto alla scelta del trattamento sanitario da parte del singolo e l’interesse alla preservazione della salute collettiva e non gia’ tra il diritto alla salute del singolo e l’efficienza dell’apparato militare. L’onere che incombe sull’amministrazione militare di pianificare al meglio e per tempo i vari contesti operativi, individuando un bacino di militari gia’ in possesso dei requisiti
sanitari nonche’ rapidi meccanismi di sostituzione del personale non sembra quindi poter essere semplicemente risolto attraverso una compressione, costituzionalmente dubbia, del diritto del militare a non sottoporsi ad un trattamento sanitario non voluto. In altri
termini, il pur meritevole interesse all’efficienza e speditezza dell’organizzazione militare sembra dover recedere, nell’ambito del descritto quadro costituzionale, di fronte al diritto fondamentale dell’individuo a scegliere se sottoporsi o meno ad un determinato
obbligo vaccinale.
4.1.2. Ne’ puo’ evidentemente sostenersi che la riserva di legge sarebbe stata comunque rispettata per avere appunto il legislatore delimitato, con l’art. 206-bis C.O.M., l’ambito di intervento della
Sanita’ militare solo per «specifiche» profilassi vaccinali ai fini dell’impiego del personale militare «in particolari e individuate condizioni operative o di servizio». Ed in effetti una tale
interpretazione varrebbe a svuotare del tutto e di ogni portata sostanziale il disposto costituzionale, atteso che la disposizione di legge, in tema di trattamenti sanitari obbligatori, non puo’
certamente limitarsi a delegare l’amministrazione ad operare le
scelte in punto di individuazione delle singole tipologie di trattamenti sanitari obbligatori. La Costituzione demanda al solo legislatore statale – e quindi neppure al legislatore regionale ne’ tanto meno ad un organo amministrativo – il compito di tale individuazione, potendo le leggi regionali e le direttive ministeriali intervenire solo in tema di disposizioni di dettaglio tecnico-operativo, organizzazione dei servizi sanitari e di
individuazione degli organi competenti a verificare e sanzionare le violazioni. Le vaccinazioni possono essere, quindi, imposte solo per disposizione di legge statale in forza della sua potesta’ legislativa esclusiva in materia di «profilassi internazionale» (art. 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione) e concorrente in materia di
«tutela della salute» (art. 117, comma terzo, della Costituzione).
4.1.3. Preziosa sul punto e’ proprio la giurisprudenza di codesta Corte, nella citata sentenza n. 5/2018, che, nel determinare gli stretti confini operativi delle leggi regionali in tema di obblighi
vaccinali, e’ ferma nel rimarcare come sia compito esclusivo dello Stato, ed in particolare del legislatore statale, «qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario», essendo solo il legislatore statale a poter operare quel complesso bilanciamento
degli interessi dei singoli e della collettivita’: «Il contemperamento di questi molteplici principi lascia spazio alla
discrezionalita’ del legislatore nella scelta delle modalita’ attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle
malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della
raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonche’, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettivita’ dell’obbligo. Questa discrezionalita’ deve
essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorita’ preposte (sentenza n. 268 del 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia (cosi’, la giurisprudenza costante di questa Corte
sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)».
4.1.4. A prescindere quindi dalla qualificazione della riserva di legge dell’art. 32 della Costituzione quale riserva di legge relativa od assoluta, e’ la stessa lettera di tale norma costituzionale, che facendo riferimento ad un «determinato» trattamento sanitario, deve guidare l’interprete nel riscontrare la compatibilita’ costituzionale solo nel caso di leggi o atti aventi forza di legge che quantomeno definiscano i tipi di trattamento sanitari definiti obbligatori,
risultando al contrario precluso al legislatore un intervento normativo di tale ampiezza e genericita’ da demandare alle fonti secondarie l’individuazione di detti trattamenti. La riserva di legge
contenuta nell’art. 32 della Costituzione in altri termini ha ad oggetto non gia’ il regime generale del trattamento sanitario
obbligatorio bensi’ la normazione di un «determinato» trattamento sanitario obbligatorio, posto che la decisione di imporre ogni singola tipologia di detti trattamenti – e di obblighi vaccinali –
deve necessariamente passare per un complesso bilanciamento di interessi tra tutela della salute individuale e collettiva che spetta solo ed unicamente al legislatore nazionale.
L’art. 206-bis C.O.M finisce quindi per rappresentare una norma «in bianco» tramite la quale il legislatore statale, per il solo personale militare, si e’ di fatto spogliato del compito e della
responsabilita’ ad esso solo incombente di individuare i determinati trattamenti sanitari obbligatori – nella specie le determinate profilassi vaccinali obbligatorie – in favore di un organo
amministrativo.
4.2. Riserva di legge rinforzata e rispetto della persona umana. Riserva di legge statale che peraltro e’ anche rinforzata,
specificando altresi’ la Costituzione che «la legge non puo’ in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana». Si pone quindi l’ulteriore dubbio che tali limiti possano considerarsi violati anche nel caso di vaccini obbligatori che non siano stati approvati in via definitiva dalle competenti autorita’
nazionali (AIFA) e straniere (EMA), per essere vaccini ancora in fase sperimentale oppure vaccini con autorizzazione all’immissione in commercio condizionata.
In effetti, l’art. 206-bis C.O.M. sembrerebbe non imporre neppure tale limite alla Sanita’ militare nell’individuazione delle profilassi vaccinali da considerare indispensabili ed obbligatorie.
Infatti, la citata direttiva tecnica del 16 maggio 2018 prevede al punto 5.2. che «in condizioni ordinarie» i prodotti vaccinali sono quelli che abbiano ottenuto «un’autorizzazione dall’AIFA o
un’autorizzazione comunitaria» mentre «in condizioni di emergenza sanitaria, a carattere nazionale o internazionale, potranno essere usati anche presidi profilattici non registrati ma idonei e di
provata sicurezza ed efficacia, sotto diretta e personale responsabilita’ dell’Ispettore generale della Sanita’ militare …».
Nella scheda informativa allegata a tale direttiva si precisa pure che «i preparati vaccinali e profilattici utilizzati per la
vaccinazione dei militari sono – in condizioni ordinarie, e quindi, non in emergenza di sanita’ pubblica – regolarmente registrati per la
commercializzazione in Italia, in quanto dotati di documentata efficacia, sicurezza e tollerabilita’, nonche’ sottoposti al
controllo di Stato prima dell’immissione in commercio. Laddove non siano disponibili in Italia i prodotti necessari alle esigenze
operative della Difesa, questi possono essere importati da paesi terzi, purche’ siano regolarmente autorizzati, laddove esistano dati documentati di efficacia, tollerabilita’, sicurezza consolidati nel
tempo e/o dall’esperienza».
Ne consegue che, nel quadro normativo di cui all’art. 206-bis C.O.M., come integrato dalle direttive tecniche ministeriali, i
militari da impiegare in specifici contesti operativi potrebbero essere obbligati, in condizioni di «emergenza sanitaria», a
sottoporsi a vaccinazione non ancora regolarmente registrate per la
commercializzazione. Il meccanismo previsto dall’art. 206-bis C.O.M. consente quindi che un organo amministrativo – la Sanita’ militare – ai fini dell’impiego del personale militare in determinate condizioni operative o di servizio ed in caso di «emergenza sanitaria» – possa
individuare vaccinazioni indispensabili ed obbligatorie, anche se sperimentali e non autorizzate neppure in via condizionata al
commercio in Italia, e che il militare che rifiuti di sottoporvisi sia passibile di sanzioni disciplinari e penali.
Anche sotto tale profilo, quindi, questo Giudice nutre dubbi sulla costituzionalita’ dell’art. 206-bis C.O.M. per contrasto con
l’art. 32, comma secondo, della Costituzione che pone una riserva di
legge statale rinforzata, con il limite del «rispetto della persona umana». - Conclusioni.
In conclusione ed in ultima analisi, questo Giudice si pone un dubbio di costituzionalita’ in punto di rispetto della riserva di legge statale e rinforzata enunciata dall’art. 32, comma secondo,
della Costituzione, in ordine ad una norma – quale quella dell’art. 206-bis C.O.M – che attribuisce ad un organo amministrativo – nella specie la Sanita’ militare – l’individuazione di trattamenti sanitari
obbligatori che invece competerebbe in via esclusiva al solo legislatore statale, sempre nel limite del rispetto della persona umana, sollecitando un chiarimento ed un giudizio di codesta Corte.
Ai sensi dell’art. 2-septies e 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196/2003, trattandosi di dati sensibili e attinenti
alla salute delle persone, viene infine disposto che, in caso di riproduzione, diffusione e pubblicazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, si provveda all’oscuramento delle generalita’ e
degli altri dati identificativi dell’imputato e delle altre persone menzionate nel capo di imputazione.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/06/22C00063/S1
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