Giovedì 14 settembre, la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha confermato un altro caso di decesso da vaccino, con il conseguente diritto all’indennizzo in favore degli eredi. Chi nega i decessi sui social e sui giornali volta la testa o la mette sotto la sabbia, ma si tratta dell’ennesimo schiaffo nei loro confronti da parte dei giudici di Piazza Cavour che già in passato hanno riconosciuto in via definitiva danni da vaccino e decessi.
Il caso della pronuncia di ieri riguarda un uomo ligure, deceduto a causa di vaccinazione antinfluenzale, che aveva determinato una gravissima malattia neurologica nella forma di un’encefalomielite.
La Cassazione si sofferma, inoltre, sul fatto che il soggetto deceduto non era anziano e fragile, ma si era comunque sottoposto alla vaccinazione convinto dalla campagna promozionale ministeriale.
Proprio la “non fragilità” e la “spontaneità” nella sottoposizione alla vaccinazione antinfluenzale, nel corso del giudizio, in particolare nel secondo grado presso la Corte d’Appello di Genova, erano state le armi difensive dell’Avvocatura dello Stato che, per conto del Ministero della Salute, puntava a non corrispondere l’indennizzo sulla base della sottoscrizione del consenso informato e del principio della responsabilità totalmente a carico di chi aderisce volontariamente alla somministrazione di un vaccino non coperto da obbligatorietà.
La Cassazione ha, così, deciso che il Ministero della Salute dovrà pagare l’assegno una tantum (previsto dalla legge 210/92 relativa all’indennizzo per danni da vaccinazione) ai familiari dell’uomo deceduto per la grave encefalomielite contratta in seguito alla somministrazione. E ciò nonostante l’interessato, per età e condizioni di salute, non potesse essere considerato un soggetto portatore di «aumentato rischio di malattia grave», categoria cui soprattutto si rivolgono le raccomandazioni ministeriali.
Questa ordinanza (numero 26615 di ieri giovedì 14 settembre) conferma quanto già espresso nel 2017 dalla Corte Costituzionale che, in un altro caso di grave danno neurologico (sindrome di Parsonage Turner contratta da un uomo milanese a causa di vaccino antinfluenzale Vaxigrip), stabilì che è illegittimo negare l’indennizzo in caso di patologie irreversibili causate da determinate vaccinazioni raccomandate.
Ieri, quindi, è stato accolto il ricorso degli eredi. Nel ricorso si evidenziava la violazione dell’articolo 1 della legge 210/1992 nella pronuncia della Corte d’Appello secondo cui la domanda di assegno una tantum era rigettata sul rilievo che “la condizione dei soggetti soltanto incentivati al vaccino antinfluenzale non sarebbe assimilabile all’ipotesi di somministrazione dei vaccini antipolio e trivalente, nei quali casi la facoltà di scelta individuale risulta più condizionata dalle gravi conseguenze che derivano dall’omissione del trattamento sanitario”.
La Cassazione, nel dare ragione agli eredi, cita il precedente del 2017 della Corte Costituzionale:
“Trova ingresso la censura che invoca varie sentenze costituzionali. Nelle more del giudizio la Consulta è intervenuta con la pronuncia 268/2017 proprio sul vaccino antinfluenzale: il diritto all’indennizzo non deriva dal fatto che ci si sottoponga a un trattamento obbligatorio in quanto tale, ma dalle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività. E negarlo si risolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione. Il vaccino antinfluenzale è consigliato dal Ministero con raccomandazioni ad hoc per ogni stagione: le campagne d’informazione e sensibilizzazione puntano alla più ampia copertura e coinvolgono tutta la popolazione, a prescindere da una pregressa e specifica condizione individuale di salute, età, lavoro o convivenza”.
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