Il viaggio deve essere determinato da:
- comprovate esigenze lavorative
- situazioni di necessità (compreso spesa)
- motivi di salute
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020
Si dispongono misure stringenti volte al contrasto e contenimento del diffondersi del virus non chè misure di informazione e prevenzione per l’intero territorio nazionale.
Incentiva i datori di lavoro ad applicare il lavoro agile, per tutta la durata dello stato di emergenza, a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di accordi individuali.
Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione sottostante.
Produce effetti dalla data di adozione fino al 3 aprile e determina la cessazione degli effetti degli artt. 3 e 4 del precedente decreto del 1° marzo che, a sua volta, aveva già superato le disposizioni dei precedenti decreti del 23 e del 25 febbraio 2020.
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