Uno alla volta tutti i paesi stanno confermando l’illegalità sull’obbligo di vaccinazione, questo è un grande passo che porterà tutte le nazioni, compresa l’Italia, ad allestire la nuova Norimberga
L’ultima giurisprudenza della magistratura della Bassa Sassonia povrebbe essere rivoluzionaria, considerata l’attuale follia del covid.
Il tribunale amministrativo di Hannover ha chiarito inequivocabilmente che la minaccia o addirittura l’imposizione di una sanzione nei confronti di un operatore sanitario non vaccinato per forzarlo alla vaccinazione contro il coronavirus è illegale.
Inoltre, la 15a camera ha stabilito che tutti nella Repubblica federale possono decidere liberamente se vaccinarsi o meno contro il coronavirus.
Anche la Corte costituzionale federale, ha sottolineato che la decisione sulla vaccinazione è volontaria.
Quindi le multe richieste sono risultate impagabili.
Giurisprudenza della magistratura della Bassa Sassonia
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Obbligo di presentare una prova di immunità alla corona; Esecuzione mediante penale
L’obbligo di presentare una prova dell’immunità ai sensi dell’articolo 20a capoverso 5 frase 1 IfSG non può essere fatto valere con l’aiuto di una penalità.
VG Hannover XV camera, decisione 11 maggio 2022, 15 B 1609/22, ECLI:DE:VGHANNO:2022:0511.15B1609.22.00
§ 20a comma 5 IfSG
TENORE
Viene ripristinato l’effetto sospensivo dell’azione del 13 aprile 2022 (15 A 1607/22) rispetto al numero 1) della decisione del resistente 31 marzo 2022 e ordinato rispetto al numero 3) della decisione.
Il convenuto sostiene le spese del procedimento.
Il valore dell’oggetto contestato è fissato in Euro 2.500.
MOTIVI
La corrispondente domanda del richiedente,
2 di ripristinare l’effetto sospensivo dell’azione di ricorso n. 15 A 1607/22 rispetto al numero 1) della decisione del resistente 31 marzo 2022 e di ordinarla rispetto al numero 3),
3 è lecito e giustificato.
4 il ricorso è inizialmente ammissibile, in particolare ammissibile.
Una domanda ai sensi del § 80 Abs. 5 VwGO è generalmente ammissibile, a condizione che un’azione di rescissione ai sensi del § 80 Abs. 2 VwGO non abbia effetto sospensivo. Nel caso di specie, il resistente ha disposto l’immediata esecuzione in relazione al numero 1) della decisione impugnata, di modo che viene omesso un effetto sospensivo del ricorso ai sensi del § 80 comma 2 frase 1 n. 4 VwGO e un ricorso per il ripristino dell’effetto sospensivo ai sensi del § 80 comma 5 frase 1 alternativa 2 VwGO è consentito. Nella misura in cui l’azione di rescissione si riferisce anche alla minaccia di sanzione di cui al numero 3) della decisione, non ha alcun effetto sospensivo ai sensi del § 64 comma 4 frase 1 NPOG, sicché un’istanza per l’ordinanza sospensiva effetto secondo § 80 capoverso 5 frase 1 Alt. 1 VwGO è rilevante.
In sostanza, anche un’azione di rescissione costituisce un tipo di ricorso ammissibile. La resistente ha indubbiamente utilizzato la forma di atto amministrativo nell’emettere l’ordinanza. Ciò è dimostrato anche dalle istruzioni sui rimedi legali ivi contenute. Trattandosi di un atto amministrativo, almeno nella sua forma esteriore, nei suoi confronti è prevista anche una tutela giurisdizionale sotto forma di ricorso di annullamento. La questione se l’autorità fosse effettivamente autorizzata ad agire nella forma giuridica dell’atto amministrativo è, d’altra parte, una questione di legittimità dell’atto amministrativo, alla quale si può rispondere solo secondo il diritto sostanziale (cfr. BVerwG , sentenza del 26.06.1987 – 8 C 21/86 – , juris; Schwarz in: Fehling/Kastner/Störmer, Verwaltungsrecht, § 35 VwVfG, punto 6 segg.; Stelkens in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, § 35 , par.
7 La richiesta è anche motivata.
La decisione del tribunale ai sensi dell’articolo 80 (5) frase 1 VwGO in combinato disposto con l’articolo 80 (2) frase 1 n. 3 e 4 VwGO si basa su una ponderazione globale degli interessi. Oggetto del corrispettivo è l’interesse del ricorrente a differire da un lato e l’interesse pubblico all’esecuzione dell’atto amministrativo contestato dall’altro. Nell’ambito di questo bilanciamento degli interessi, possono acquisire rilevanza anche le conoscenze sulla legittimità e illegittimità dell’atto amministrativo da compiere, non però come base diretta per le decisioni, ma come aspetti da includere nel soppesare se il successo o il fallimento del ricorso giurisdizionale appare evidente sulla base dell’esame sommario richiesto. Se l’illegittimità della decisione impugnata può essere accertata senza ulteriori indugi nel corso del riesame sommario, cioè se è palese, si deve disporre l’effetto sospensivo del rimedio giurisdizionale perché non può sussistere interesse pubblico all’esecuzione immediata di un atto palesemente illegittimo decisione. Se, dopo il suddetto riesame, la decisione impugnata si rivela evidentemente legittima, ciò comporta, di norma, l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo nei casi in cui è disposta l’esecuzione immediata – ovvero nei casi in cui l’esecuzione immediata è disposta dalla legge, l’istanza per l’ordinanza dell’effetto sospensivo – è da respingere. Se, secondo la procedura di cui al § 80 par. 5 VwGO non determina né l’evidente legittimità né l’evidente illegittimità dell’atto amministrativo impugnato con la necessaria certezza, la decisione è assunta sulla base di un’ulteriore ponderazione degli interessi, in cui, da un lato, gli effetti nei confronti del pubblico interessi nell’ipotesi in cui la domanda sia accolta, ma il ricorso nella causa principale resta infruttuoso, e, dall’altra, gli effetti sull’interessato in caso di rigetto della domanda e l’accoglimento nella causa principale sono da confrontare. In questo bilanciamento degli interessi, è da ritenersi veritiera la correttezza delle argomentazioni della persona la cui posizione è attualmente all’esame,
Nel caso di specie, la decisione impugnata si rivela presumibilmente illegittima. La Camera rileva anzitutto che le seguenti affermazioni non mettono in discussione la costituzionalità dell’obbligo di prova prescritto dalla legge, ma riguardano solo la specifica attuazione da parte del resistente (cfr. sulla costituzionalità BVerfG, sentenza del 10.02.2022 – 1 BvR 2649/21 –, juris).
Dopo l’esame sommario, possibile solo nella procedura accelerata, sussistono già dubbi sul fatto che il resistente fosse autorizzato a emettere un atto amministrativo sulla base dell’articolo 20a, paragrafo 5, frase 1 IfSG. È improbabile che la norma rappresenti una base idonea per l’autorizzazione all’emanazione di un atto amministrativo.
§ 20a capoverso 5 frase 1 SeSG prevede che le persone indicate nel capoverso 1 frase 1 della stessa disposizione devono presentare la prova ai sensi del capoverso 2 frase 1 della norma al dipartimento sanitario nel cui distretto si trova la rispettiva struttura o azienda per avere . Con ogni probabilità, la norma non contiene alcun potere di emanare un atto amministrativo, poiché la richiesta di presentare la prova dell’immunità è priva di contenuto normativo autonomo.
L’obbligo delle persone interessate di presentare la prova corrispondente al dipartimento sanitario su richiesta corrisponde all’obbligo di presentare alla direzione della struttura e al loro obbligo di riferire al dipartimento sanitario di cui al § 20a comma 2 frasi 1 e 2 IfSG. Ciò consente al dipartimento sanitario di prendere visione delle prove rilevanti ed effettuare controlli (cfr. Aligbe in: Legge sulla protezione delle infezioni BeckOK, 11a ed., § 20a IfSG, par. 172 f.). Nel caso in cui la richiesta di presentazione non venga soddisfatta, l’articolo 20a, comma 5, comma 3, dell’IfSG prevede la possibilità di emettere divieti di ingresso o di attività in relazione alle strutture ivi indicate. Sezione 20a (5) frase 4 SeSG dimostra che si tratta di atti amministrativi, che prevede l’immediata esecuzione legalmente ordinata di tali divieti di ingresso o di attività. Ciò non è previsto per il requisito di cui all’articolo 20a capoverso 5 frase 1 IfSG. Al riguardo, il sistema della norma suggerisce già che il divieto di ingresso e di attività rappresenti da solo misure con un proprio contenuto normativo, mentre l’obbligo di prova secondo § 20a comma 5 frase 1 IfSG serve a fornire al dipartimento sanitario le necessarie informazioni per controllare e far valere l’Obbligo di prova e a tale riguardo hanno carattere preparatorio.
Nella misura in cui il numero 1) della lettera controversa richiede la presentazione della prova della vaccinazione e al numero 3) è minacciata una sanzione in caso di mancata presentazione della stessa, ciò non è contemplato dall’articolo 20a, comma 5, frase 1 IfSG a parere della Camera. Tale requisito ufficiale significa che il destinatario della lettera, che non è ancora stato vaccinato contro il corona virus, o deve essere vaccinato – possibilmente contro la sua volontà – o rischia di essere multato a titolo preventivo. Nemmeno un cambio di lavoro potrebbe esonerarlo dall’obbligo di presentare un certificato di vaccinazione, che è soggetto a sanzione. Tale meccanismo, tuttavia, rischia di entrare in conflitto con la natura volontaria della decisione di vaccinazione, sottolineata dal legislatore e dalla Corte costituzionale federale (cfr. BT-Drs. 20/188, pag.42; Delibera del 10 febbraio 2022 – 1 BvR 2649/21 -, juris, commi 17 e 21; Dichiarazione di Seegmüller dell’8 novembre 2021 nell’ambito dell’iter legislativo sulla carta stampata del Bundestag 20/188).
Sezione 20a (5) frase 1 IfSG non dovrebbe comportare un obbligo di vaccinazione contro il coronavirus SARS-CoV-2 (cfr. anche BVerfG, Decisione del 10 febbraio 2022 – 1 BvR 2649/21 -, juris, par. 1: “Obbligo di prova relativo allo stabilimento e alla società”).
Secondo § 20a comma 5 frase 1 IfSG, le persone di cui al § 20a comma 1 frase 1 IfSG hanno l’autorità sanitaria competente su richiesta, prova della vaccinazione secondo § 22a comma 1 IfSG, una prova di guarigione secondo § 22a Par. 2 IfSG o certificato medico Presentare un certificato che attesta che ci si trova nel primo trimestre di gravidanza o che non si può essere vaccinati contro il coronavirus SARS-CoV-2 a causa di una controindicazione medica.
Tuttavia, questo obbligo di presentare la prova della vaccinazione, la guarigione dalla malattia o un certificato medico non giustifica l’obbligo di vaccinare contro il coronavirus SARS-CoV-2. Ciò risulta già da un confronto tra la formulazione dell’articolo 20a, paragrafo 5, frase 1 IfSG, con quella della sezione 20, paragrafo 8, frase 1 IfSG, che si riferisce alla vaccinazione contro il morbillo. Lì si dice:
“Le seguenti persone, nate dopo il 31 dicembre 1970, devono avere una protezione vaccinale contro il morbillo sufficiente secondo le disposizioni della frase 2 o avere l’immunità contro il morbillo dall’età di un anno (…).”
Il fatto che non vi sia alcun obbligo legale di vaccinare contro il coronavirus SARS-CoV-2 dal § 20a IfSG dovrebbe essere confermato anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale federale (cfr. decisione del 10 febbraio 2022 – 1 BvR 2649/21 -, juris, commi 17 e 21):
“Tuttavia, la legge non richiede inevitabilmente la vaccinazione delle persone colpite. Per coloro che vogliono evitare la vaccinazione, questo può significare cambiare temporaneamente il loro precedente lavoro o lavoro, o addirittura rinunciare al proprio lavoro”.
“Indipendentemente da ciò, le persone interessate dall’obbligo di fornire la prova sono libere di decidere contro la vaccinazione. Certo, questo è accompagnato da svantaggi professionali. Tuttavia, non c’è motivo di preoccuparsi che questi sarebbero irreversibili o solo difficili da rivedere nella questione principale nel tempo limitato fino a quando non fosse stata presa la decisione, o che altrimenti peserebbero molto”.
Per tale motivo, il legislatore non ha previsto la determinazione di una penale quale conseguenza giuridica della mancata presentazione della prova, ma il divieto di attività e/o di accesso, § 20a comma 5 comma 3 IfSG (cfr. espressamente BT -Dott. 20/188, p. 42). Inoltre, commette un illecito amministrativo chi, contrariamente all’articolo 20a comma 5 comma 1 IfSG, non fornisce la prova, o non lo fa correttamente, in modo incompleto o non in tempo utile (articolo 73 comma 1a n. 7h IfSG). La motivazione del disegno di legge afferma (cfr. Carta a stampa Bundestag 20/188, p. 42):
“L’obbligo di avere un’adeguata protezione vaccinale contro il SARS-CoV-2 lede il diritto fondamentale all’integrità fisica (articolo 2 comma 2 frase 1 GG), anche se resta impregiudicata la natura volontaria della decisione di vaccinazione stessa”.
Del resto, un requisito ufficiale che richiede la presentazione di una prova di immunità – e non solo la notifica della disponibilità di una prova di vaccinazione, di una prova di guarigione o di un certificato medico – e in caso di mancata presentazione della stessa minaccia una penalità, in ultima analisi, per violazione della volontarietà della decisione di vaccinazione, tutelata dal legislatore, rischia di essere illegittima.
Il fatto che lo Stato della Bassa Sassonia nelle sue informazioni pubbliche preveda una sanzione come misura ufficiale in caso di mancata presentazione della prova dell’immunità non modifica questa valutazione (cfr. https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/ Impfung/einrichtungs related-impfobligation -209624.html). Per quanto riguarda l’articolo 20a, paragrafo 5, frase 1 dell’IfSG, lo Stato della Bassa Sassonia è un utente standard, ma non un normatore, ed è quindi soggetto anche al concetto di regolamentazione previsto dal legislatore federale.
Anche la minaccia di sanzione si rivela presumibilmente illegittima – a sostegno della decisione in merito – in quanto il resistente non ha fissato un termine sufficientemente preciso per l’adempimento dell’obbligo di presentazione ordinato e la decisione successiva alla sua modifica era troppo restrittiva per quanto riguarda la minaccia di una multa è.
Ai sensi della Sezione 70 (1) frase 1 NPOG, le misure coercitive devono essere minacciate (se possibile per iscritto). Alla persona interessata deve essere concesso un termine ragionevole nella minaccia di adempiere all’obbligo, Sezione 70 (1) frase 2 NPOG. Il periodo di avviso impostato deve essere sufficientemente specifico (sezione 1 (1) NVwVfG in combinato disposto con la sezione 37 (1) VwVfG). Non è necessario per questo designare un giorno di calendario specifico; tuttavia, la fine del periodo deve essere determinata dal calendario (cfr. art. 13 VwVG: Lemke in: HK-VerwR, 5a edizione 2021, VwVG, art. 13, comma 9). Il termine fissato nella decisione impugnata non soddisfa tali requisiti. La resistente ha minacciato la ricorrente con una penale nel caso in cui “non si attenga all’ordinanza di cui al n. 1 entro il termine stabilito”. La motivazione della decisione afferma: la sanzione è minacciata nel caso in cui la richiedente non adempia al suo “obbligo concordato di fornire la prova della completa protezione vaccinale entro il termine stabilito”. La resistente ha fissato un termine di 14 giorni per la presentazione della prova di vaccinazione per una prima vaccinazione. Tuttavia, dal tenore letterale della decisione o dalla giustificazione dell’avviso non risulta chiaro quale sia il momento in cui il termine inizia. Inoltre, non è possibile determinare in quale giorno di calendario scade il termine per la presentazione. Ciò è però assolutamente necessario per la legittima minaccia di una penale, poiché altrimenti l’interessato non può prevedere fino a che punto sia possibile
Inoltre, si teme anche se la minaccia di ammende sia ancora sufficientemente specifica dopo che la decisione controversa è stata integrata dal numero 4). Nel corso del procedimento giudiziario, il convenuto ha dato alla ricorrente la possibilità, in conformità con le disposizioni di legge, di presentare una prova di guarigione ai sensi dell’articolo 22a, paragrafo 2, dell’IfSG, un certificato medico di gravidanza nel primo trimestre o un certificato medico certificato di controindicazioni mediche in sostituzione della prova di vaccinazione presentare la vaccinazione. La minaccia di sanzioni pecuniarie, invece, permane immutata fino all’ordinanza n. 1) del dispositivo della decisione impugnata. Di conseguenza, la ricorrente potrebbe non essere in grado di evitare l’inflizione dell’ammenda anche se
Poiché la decisione impugnata si rivelerà quindi probabilmente illegittima, l’effetto sospensivo del rimedio giurisdizionale deve essere ordinato o ripristinato, poiché non può sussistere alcun interesse pubblico all’esecuzione immediata di una decisione illegittima.
La decisione sulle spese deriva dalla Sezione 154 (1) VwGO.
La determinazione dell’importo controverso si basa sull’articolo 63, paragrafo 2, frase 1 GKG. L’importo controverso risulta dal § 52 comma 2, § 53 comma 2 GKG, tenendo conto dei numeri 1.5 e 1.7.2 del catalogo del valore controverso per giurisdizione amministrativa (cfr. NordÖR 2014, 11).
Fonte: Portale online del governo della Bassa Sassonia
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