Il 17 febbraio 2022 il Giudice Monocratico Lina Manuali del Tribunale di Pisa deposita la sentenza 1842/2021 emessa l’8 novembre 2021 in cui viene dichiarato illegittimo e invalido il DPCM dell’8 marzo 2020 (riguardante il divieto di uscire da casa se non per ragioni di lavoro, salute o necessità per motivi di igiene e sicurezza pubblica) e tutti i successivi atti normativi e amministrativi conseguenti e susseguenti che hanno imposto la compressione dei diritti fondamentali dei cittadini.
Il Giudice afferma, inoltre, che trattandosi di atti amministrativi e non legislativi, questi non saranno soggetti al vaglio della Corte Costituzionale per cui il Giudice procede semplicemente alla disapplicazione degli stessi e viene a decadere la condotta criminosa attribuita agli imputati (due cittadini stranieri i quali circolavano a bordo di uno scooter cui viene intimato l’alt. Dei due l’uno scende dal mezzo e viene condotto in caserma per l’identificazione e l’altro fugge), assolvendoli completamente in quanto il fatto non sussiste.
Al di là dell’assurda e inaccettabile accusa mossa ai due cittadini in questione, la sentenza appare importante per il livello delle argomentazioni che vengono enucleate.
Tra i temi di maggior interesse il Giudice evidenzia che l’Ordinamento Costituzionale Italiano non contempla né lo stato di eccezione né lo stato di emergenza (declinazione dello stato di eccezione) al di fuori dello stato di guerra previsto dall’art. 78 della Costituzione.
Lo stato di emergenza è una condizione giuridica particolare in cui vengono attribuiti poteri straordinari allo scopo di tutelare i cittadini ma questi poteri devono pur sempre attenersi ai diritti costituzionalmente garantiti.
Il Giudice spiega che i padri costituenti al momento della elaborazione della Carta avevano ipotizzato di introdurre nello stato di emergenza eventi diversi dallo stato di guerra ma l’ipotesi non era stata accolta proprio allo scopo di evitare che attraverso questo mezzo potessero verificarsi situazioni di compressione dei diritti fondamentali dei cittadini e conseguentemente una alterazione del corretto assetto dei poteri.
Un ulteriore questione affrontata nella sentenza riguarda l’ipotesi di creare una gerarchia tra diritti garantiti al cittadino. Ma questi sono intangibili e si trovano tra loro in un rapporto di reciproca integrazione, mai di prevalenza l’uno rispetto agli altri. Su questo concetto il Giudice cita la sentenza 83/2013 della Consulta in cui si stabilisce, appunto, che nessun diritto può essere ingigantito al punto di prevalere sugli altri di pari natura costituzionale.
Il mancato rispetto dei principi di legalità, riserva di legge, necessità, proporzionalità, bilanciamento e temporaneità verrebbe a favorire una sorta di ‘diritto tiranno’.
D’altra parte gli eventi emergenziali vengono anche individuati nel D-Lgsl 1/2018 e si tratta di eventi calamitosi naturali (maremoti, terremoti, alluvioni, valanghe e incendi) o derivanti dall’attività dell’uomo ma che devono essere fronteggiati nell’immediatezza e in tempi determinati e limitati.
Una pandemia esula da queste condizioni. Affinchè si verifichi è necessario che vengano realizzate tre condizioni: un organismo altamente virulento, la mancanza di immunizzazione nell’uomo e la possibilità di trasmissione da uomo a uomo. Si diffonde su un territorio mediamente vasto e decorre secondo tempi variabili. Non può essere ascrivibile al rango di rischio igienico-sanitario.
Il rischio igienico sanitario è di competenza delle ASL regionali che valutano i fattori di rischio e mettono in campo misure di sicurezza per la salubrità degli ambienti di lavoro, delle strade anche attraverso la raccolta dei rifiuti, degli alimenti…
In ogni caso manca qualsiasi disposizione che conferisca poteri particolari al Governo a meno che, come già espresso, le camere non dichiarino lo stato di guerra. Lo stato di emergenza sanitaria non rientra tra i poteri del Consiglio dei Ministri.
Per questo è illegittima la delibera del CdM del 31-01.2020: ‘devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché tutte le successive proroghe dello stato di emergenza’.
Nelle delibere susseguitesi in questi due anni sono stati oltrepassati i principi di legalità e riserva di legge. Il Governo ha dotato se stesso di poteri extra ordinem attraverso una delega in bianco senza alcuna limitazione. Si è giunti, quindi, a limitare diritti costituzionali primari attraverso atti amministrativi violando completamente il principio di legalità in un contesto di omessa disciplina dei poteri.
I diritti costituzionali violati sono:
Ia libertà personale (art. 13 Cost) (obbligo di permanenza domiciliare),
Ia libertà di movimento e di riunione (artt. 16 e 17 Cost.),
il diritto di professare liberamente Ia propria fede religiosa, anche in forma associata (art. 19 Cost.),
il diritto alla scuola (art. 34 Cost.),
il diritto al lavoro (art. 36 Cost),
il diritto alia libertà di impresa (art. 41 Cost.)
La libertà personale, in particolare è messo al primo posto tra i diritti inviolabili (art 13) e sancisce il principio dell’habeas corpus ovvero della inviolabilità della persona nei confronti di abusi da parte delle pubbliche autorità.
Il potere di coazione personale da parte dello Stato può essere irrogata solo dal Giudice con atto motivato e diretto al singolo soggetto in forza di leggi che descrivono casi e modi.
Dunque un DPCM non può disporre limitazioni della libertà personale come invece ha fatto il DPCM 8.3.2020.
Il cittadino è libero di muoversi sul territorio nazionale senza dover dare conto del motivo dei propri spostamenti.
Inoltre le ripetute proroghe dello stato di emergenza (l’ultima fissa come termine ultimo il 31.03.2022) rendono la gestione dell’epidemia da stato di eccezione a gestione ordinaria ‘normalizzando’ l’eccezionalità in un contesto in cui il Parlamento assiste senza alcun potere a decreti del Governo poi puntualmente tramutati in Legge.
Il Giudice fa notare in merito che lo stato di emergenza nazionale non può superare i 12 mesi e non è prorogabile per ulteriori 12 mesi. Essendo stato dichiarato per la prima volta il 31.1.2020, non avrebbe potuto estendersi oltre il 31.1. 2022.
In questo periodo emergenziale, afferma il Giudice, ‘tutte le libertà costituzionali sono state trasformate in libertà autorizzate’ con l’introduzione di limitazioni e restrizioni sempre più stringenti finendo per ledere il diritto al lavoro e alla retribuzione allo scopo di assicurare per sè e la propria famiglia un’esistenza dignitosa e ledendo il limite invalicabile della dignità della persona umana e l’uguaglianza tra cittadini. Si tradiscono in tal modo anche i Trattai Internazionali e della carta Europea dei Diritti Fondamentali dell’Uomo.
Venendo meno il presupposto per una ulteriore proroga dello stato di emergenza “(…) i diritti e le libertà fondamentali debbono riespandersi nel loro alveo originale, poiché la compressione degli stessi ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità; compressione che non può ulteriormente protrarsi, né a tempo predeterminato, né, a maggior ragione, ad libitum, attraverso continui e reiterati prolungamenti di operatività”.
Diversamente libertà e diritti fondamentali diverrebbero meri simulacri.
Vi è, quindi un richiamo alla trasparenza, spesso assente in questi anni: “Come è notorio, vi sono stati casi in cui tali atti non solo sono stati resi noti dopo lungo tempo, o addirittura in prossimità della scadenza di efficacia dei DPCM, ma addirittura classificati come “riservati”, o meglio “secretati” (come i cinque verbali datati 28 febbraio, 1 marzo, 7 marzo, 30 marzo e 9 aprile 2020, del CTS, che hanno costituito la base delle misure di contenimento adottate per l’emergenza COVID, con omissione degli allegati e documenti sottoposti alle valutazioni del CTS), vanificando di fatto la stessa procedura di accesso agli atti e rendendo impossibile la stessa tutela giurisdizionale. In sostanza, e stata posta in essere tutta una situazione che di fatto non ha consentito la disponibilità stessa degli atti di riferimento, posti a base del provvedimento, con consequenziale invalidità dello stesso provvedimento”.
Da qui la invalidità di tutto il sistema costruito nei mesi/anni di emergenza.
Ora potremmo chiederci come mai tanta ignoranza da una classe politica e dirigente che pretende di essere tra ‘i Grandi’, come mai tanta offesa al Diritto in un paese che pretende di ‘esportare democrazia’, come mai tanto vilipendio alla dignità della persona umana in un paese che pretende di giocare ruoli di primo piano nella difesa dei diritti umani.
Domande retoriche che trovano risposta negli stratificati interessi in gioco che nulla hanno a che vedere con il bene comune e la salute della collettività.
Ma nel caso in cui il Governo non si fosse accorto di questa sentenza, c’è stato chi ha fatto da grillo parlante attraverso una lettera al governo dell’associazione Insieme in Azione.
Chiara Madaro
Fonte: https://www.europeanconsumers.it/2022/02/20/sentenza-di-pisa-1842-2021-o-del-diritto-tiranno/
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