I governi di tutto il mondo hanno sempre considerato il popolo come “stolto” e quindi trattato come tale. Anzi, hanno fatto in modo che non si evolvesse, mantenendolo in una condizione di ignoranza. E quindi se la gente è “dormiente” o poco informata, la responsabilità è solamente dei governi. Per quanto riguarda il popolo italiano, siamo nella stessa condizione: uno stato di ignoranza diffusa, voluta dai governanti che si sono alternati negli ultimi 73 anni.
La realtà è un’altra, invece: il popolo italiano non è assolutamente consapevole di possedere un’arma letale, con la quale potrebbe ribaltare sin da subito e definitivamente, la difficile situazione che stiamo attraversando.
Dal 1948 ad oggi, i governanti che si sono alternati in questi anni, hanno costantemente fatto in modo che il popolo dimenticasse i principi fondamentali di libertà. Da allora, ci hanno fatto solo credere di essere “liberi”, mentre intanto, anno dopo anno, un pezzettino alla volta, ci hanno privati e ci stanno privando continuamente dei nostri diritti fondamentali.
Quei diritti per i quali si sono battuti i nostri Padri costituenti, mettendoli a disposizione del popolo italiano ed entrati in vigore il 1 Gennaio 1948 con:
LA COSTITUZIONE ITALIANA
Ora è chiaro perché non è mai stata inserita come materia didattica nelle scuole.
PREMESSA
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. (Art.54 Costituzione)
Se tutti conoscessimo la Costituzione ed i nostri Diritti ecco come potremmo facilmente difenderci nelle seguenti situazioni:
DEVI STARE CHIUSO IN CASA!
Mi dispiace non è possibile! Articolo 13
(libertà personale)
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
NON PUOI SPOSTARTI
Mi dispiace non è possibile! Articolo 16
(libertà di circolazione)
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge (non decreto o DPCM) stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
DEVI METTERE LA MASCHERINA!
Mi dispiace non è possibile! Codice Penale
Art. 152 – 155 – 533 La legge 22 maggio 1975, n. 152, recante «Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico», all’articolo 5, dispone che «È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. Il divieto si applica anche agli indumenti. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Il contravventore è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Successivamente, con legge 22 maggio 1975 n. 152, sono state introdotte nuove disposizioni a tutela dell’ordine pubblico, aggiornate con la legge . 533 dell’8 agosto 1977 e infine dall’art. 10, comma 4-bis, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155
Art. 85 Il Testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) il quale, all’art. 85, così prevede: “E’ vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con Ia sanzione amministrativa da euro 10 (lire 20.000) a euro 103 (200.000). E’ vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto. Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 (lire 20.000) a euro 103 (200.000) . Sanzione così sostituita per effetto dell’art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era l’ammenda. Importo modificato dall’art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dagli artt. 113 e 114, L. 24 novembre 1981, n. 689.”
DEVI FARE IL TAMPONE! DEVI VACCINARTI! SE NON TI VACCINI TI LICENZIO!
Mi dispiace non è possibile! Articolo 32
(tutela della salute)
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (NON DECRETO LEGGE O DPCM). (La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell’identico testo da Camera e Senato.)
DEVI CHIUDERE LA TUA ATTIVITA’
Mi dispiace non è possibile! Articolo 1 e 4
Art. 1 (la sovranità appartiene al popolo) L’Italia e` una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 4 (diritto al lavoro) La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
NON PUOI ESPRIMERE PUBBLICAMENTE UN OPINIONE, SE DIVERSA DAL PENSIERO UNICO
Mi dispiace non è possibile! Articolo 21
(libertà di pensiero) Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
PRENDETE NOTA …
La Costituzione esiste ed è un dato di fatto. Se tutti i cittadini la conoscessero e ne pretendessero l’applicazione, sarebbero legalmente tutelati nella non osservanza di divieti e nel rifiuto di sanzioni varie, in quanto “anti costituzionali”.
Ricorda quindi che chiunque costringa un libero cittadino a violare la Costituzione, siano forze dell’ordine, datori di lavoro o qualsiasi altra persona, è perseguibile legalmente per i seguenti reati:
ISTIGAZIONE A DELINQUERE Art. 414 CPP
Art. 658 CPP (procurato allarme), Art. 640 CPP (truffa aggravata), Art. 608 CPP (abuso di autorità), Art. 610 CPP (violenza privata), Art. 1,2,4,10,13,16,32,41,54,78 (violazione della costituzione italiana), violazione trattato di Oviedo Art.5
Art. 3 Dichiarazione Universale dei diritti dell‘uomo
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. … Il diritto alla vita inoltre è anche connesso ad altri due diritti essenziali per un individuo: il diritto alla libertà e il diritto alla sicurezza.
Sappi che ci sono migliaia di persone che in questo momento stanno pretendendo l’applicazione della costituzione. E, proprio per questo non vengono multate, in quanto le Forze dell’Ordine commetterebbero reato e sarebbero perseguibili penalmente.
In alternativa puoi dichiarare quanto segue all’interno del verbale:
“Dichiaro che sia il verbale che il verbalizzante violano l’ordinanza RG. 45986/2020 del tribunale di Roma 6 sezione civile emesso il 16/12/2020 che dichiara tutti illegittimi i DPCM fatti da questo governo a partire dal 31/01/2020, dichiara illegittimo lo stato di emergenza dichiarato – nel metodo e nel merito. Dichiara conseguentemente nullificabili tutti gli atti da essi scaturiti”
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