Decreti
Il Decreto Legge e il Decreto Legislativo sono due atti aventi forza di legge emanati dal Governo. Nonostante vengano emanati dallo stesso organo dello Stato presentano importanti differenze.
In Italia, è bene ricordare, il potere legislativo è affidato al Parlamento che emana le leggi ordinarie. Nonostante ciò, in casi particolari di necessità o per materie particolarmente complesse e tecniche è previsto l’intervento del Governo.
Con il Decreto Legge e il Decreto Legislativo al Governo viene affidato il potere legislativo, ovvero la possibilità di emanare atti aventi forza di legge ordinaria che, tuttavia, devono essere convertiti e approvati dal Parlamento entro tempi ben precisi o devono partire proprio dall’iniziativa parlamentare.
Quali sono i casi in cui il Governo, avente potere esecutivo, può emanare Decreti Legge e Decreti Legislativi e qual è la differenza tra i due atti aventi forza di legge?
Decreto Legge e Decreto Legislativo: definizione e differenza
Il Decreto Legge è disciplinato dall’art. 77 della Costituzione, in cui è previsto che il Governo, in caso di necessità e urgenza, ha il potere di emanare atti aventi forza di legge. Si tratta di una deroga alla formazione delle leggi nell’ordinamento italiano che, sulla base di quanto disposto dalla Costituzione, sono emanate dal Parlamento.
Secondo quanto disposto dall’art. 77 dalla Costituzione:
“Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.”
E’ bene sapere che la Costituzione può essere sospesa solo in caso di guerra art. 78
Articolo 78 della Costituzione
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Che cosa significa? Questo sintetico articolo stabilisce che è il Parlamento a sancire la condizione di guerra e a conferire al Governo i poteri necessari per svolgere il suo ruolo. Secondo la dottrina, la deliberazione delle Camere deve avvenire “non molto lontano dall’insorgere del conflitto”, altrimenti il Governo non avrebbe la “possibilità di esercitare quei poteri ulteriori che la situazione stessa potrebbe esigere ai fini della difesa nazionale”.
Per rendere concreta la partecipazione delle Camere alle decisioni in materia di difesa, è stata approvata la legge n. 25 del 1997: essa conferisce al Ministro della difesa il compito di attuare le deliberazioni adottate dal Governo, ma limita la funzione del Ministro alle deliberazioni “preventivamente sottoposte” all’esame del Consiglio supremo di difesa e all’approvazione del Parlamento.
Ma perché…? Le condizioni di una guerra rendono quanto mai difficile questo iter: un Paese assediato o bombardato, difficilmente può permettersi il lusso di convocare le Camere prima di iniziare a reagire. Tuttavia, benché dalla fine della Seconda guerra mondiale l’Italia non si sia più trovata nella condizione di essere sotto attacco da parte di una potenza straniera, la prassi indicata dalla legge è stata rispettata assai raramente.
Il caso più eclatante riguarda l’intervento militare dell’Italia in Kosovo nel 1999: in quell’occasione le Camere sono state informate a operazioni belliche già avviate e, inoltre, l’adesione dell’Italia all’intervento di polizia internazionale è stata decisa da un Governo privo della fiducia delle Camere.
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