GAZZETTA UFFICIALE DELIBERA 23 aprile 2021
Per i profili di competenza dell’Autorita’ si osserva che il decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, non rappresenta una valida base giuridica per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi a livello nazionale.
1 Mancata consultazione del Garante
In via preliminare, si rileva che, in violazione dell’art. 36, par. 4, del regolamento, il decreto-legge del 22 aprile 2021, 52, e’ stato adottato senza che il Garante sia stato consultato.
2 Inidoneita’ della base giuridica
Come anzidetto il predetto decreto-legge non rappresenta una valida base giuridica per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi a livello nazionale in quanto risulta privo di alcuni degli elementi essenziali richiesti dal regolamento (articoli 6, par. 2 e 9) e dal codice in materia di protezione dei dati personali (articoli 2-ter e 2-sexies).
3 Principio di minimizzazione dei dati
Il decreto-legge viola il principio di minimizzazione dei dati secondo cui gli stessi devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalita’ per le quali sono trattati (art. 5, par. 1 lettera c) del regolamento ).
4 Principio di esattezza
Il decreto-legge del 22 aprile 2021, 52, si ritiene violi anche il principio di esatezza dei dati secondo cui gli stessi devono essere esatti e, se necessario, aggiornati e devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalita’ per le quali sono trattati (art. 5, par. 1, lettera d) del regolamento).
5 Principio di trasparenza
Il decreto-legge viola il principio di trasparenza non indicando in modo chiaro le puntuali finalita’ perseguite, le caratteristiche del trattamento e i soggetti che possono trattare i dati raccolti in relazione all’emissione e al controllo delle certificazioni verdi (articoli 5, par. 1, lettera e) e 6, par. 3, lettera b) del regolamento).
6 Principi di limitazione della conservazione e di integrita’ e riservatezza
Le disposizioni del decreto violano anche il principio di limitazione della conservazione, secondo cui i dati devono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalita’ per le quali sono trattati (articoli 5, par. 1, lettera e) e 6, par. 3, lettera b) del regolamento).
Ritenuto
Alla luce delle rilevanti criticita’ sopra illustrate, occorre rilevare che la disciplina della certificazione verde delineata dal decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, risulta pertanto non proporzionata rispetto all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito, in quanto non individua puntualmente le finalita’ per le quali si intende utilizzare la certificazione verde e, in ossequio ai principi di privacy by design e by default, le misure adeguate per garantire la protezione dei dati, anche appartenenti a categorie particolari, in ogni fase del trattamento, e un trattamento corretto e trasparente nei confronti degli interessati (articoli 5, 6, par. 3, lettera b), 9, 13, 14, 25 e 32 del regolamento).
Considerato che l’utilizzo della certificazione verde e’ operativo a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge e’, quindi, urgente l’esigenza di intervenire al fine di tutelare i diritti e le liberta’ degli interessati.
Il regolamento attribuisce al Garante, tra gli altri, il potere di rivolgere avvertimenti al titolare o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del regolamento (art. 58, par 2, lettera a)).
Attesi i rischi elevati per le liberta’ e i diritti degli interessati, risulta, pertanto, necessario avvertire tutti i soggetti coinvolti nel trattamento e, in particolare, i Ministeri della salute, dell’interno, dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale, dell’economia e delle finanze e degli affari regionali e la Conferenza delle Regioni o delle Province autonome del fatto che i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito dell’utilizzo delle certificazioni verdi di cui al decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, in assenza di interventi correttivi, possono violare le disposizioni del regolamento di cui agli articoli 5, 6, par. 3, lettera b), 9, 13, 14, 25 e 32.
Il Garante ritiene altresi’ di comunicare il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, per le valutazioni di competenza, rendendosi disponibile a istaurare prontamente un dialogo istituzionale volto al superamento delle predette criticita’.
Tutto ciò premesso, il Garante
a) ai sensi dell’art. 58, par 2, lettera a), del regolamento avverte tutti i soggetti coinvolti nel trattamento e, in particolare, i Ministeri della salute, dell’interno, dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale e dell’economia e delle finanze, degli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome del fatto che i trattamenti di dati personali effettuati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, possono violare le disposizioni del regolamento di cui agli articoli 5, 6, par. 3, lettera b), 9, 13, 14, 25 e 32; b) trasmette copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri per le valutazioni di competenza; c) ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del codice, dispone la pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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