La Corte costituzionale presieduta da Augusto A. Barbera, con la sentenza del 22.3.24 n.46, ha dichiarato illegittimo il brusco innalzamento della pena minima per il reato di appropriazione indebita, portata da quindici giorni a due anni di reclusione dalla legge pentastellata n.3/19 (c.d. spazzacorrotti).
Lo scollamento tra Corte e Costituzione non risiede tanto nella dichiarazione di incostituzionalità dell’aumento della pena di un delitto frequente e quasi mai punito seriamente, quanto piuttosto nei motivi addotti per ritenere l’aumento sprovvisto di plausibile giustificazione.
La Corte, infatti, rammenta che il Legislatore gode di ampia discrezionalità “nella definizione della propria politica criminale, e in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, così come nella stessa selezione delle condotte costitutive di reato”, ma tale “discrezionalità non equivale ad arbitrio. Qualsiasi legge dalla quale discendano compressioni dei diritti fondamentali della persona deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore; e i mezzi prescelti dal legislatore non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità”.
Ecco, questo è il vero nodo: qualsiasi legge dalla quale discendano compressioni dei diritti fondamentali della persona deve potersi giustificare in relazione alle finalità legittime perseguite dal legislatore; e i mezzi prescelti devono essere proporzionati rispetto a quelle legittime finalità.
Ora pensiamo a cosa ha statuito la Corte in ordine alla compressione dei massimi diritti fondamentali dell’essere umano – ossia la vita, la salute ed il lavoro – con le tre famigerate sentenze 14, 15 e 16 del 2023 (quest’ultima scritta proprio dal prof. Barbera), e così si potrà cogliere come i principi “costituzionali” richiamati dalla Corte nella sentenza 46/24 sono buoni solo alla bisogna, cioè quando servono a indirizzare o preservare una politica ben determinata, a prescindere dal fatto che la disciplina sia permessa o meno dalla Costituzione.
Nell’occasione degli obblighi vaccinali, infatti, la Corte ha abdicato al controllo di coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della Legge che oggi invece rivendica come sua necessaria prerogativa, perché di certo non potevano dirsi costituzionalmente legittime e proporzionate le gravi ingerenze nell’habeas corpus, nella libertà di autodeterminazione, nel diritto di circolazione, nel diritto al lavoro, nel diritto alla retribuzione ed al rispetto della dignità umana (mai presa nemmeno in considerazione dalle sentenze della vergogna) stabilite dalla Legge impositiva di un obbligo vaccinale con farmaci genici sperimentali, pericolosi e per di più assolutamente inidonei a perseguire la finalità essenziale che la Legge stessa poneva a fondamento dell’obbligo: vaccinarsi per contenere la diffusione ed il contagio del virus Sars-Cov-2.
Anzi, proprio il Presidente Barbera, relatore della sentenza 16/23, dichiarava l’inammissibilità della questione della sospensione dal lavoro per l’inadempimento di obblighi vaccinali del tutto inutili e dannosi richiamando (erroneamente a parere di chi scrive) tecnicismi processuali che avrebbero potuto – e dovuto – cedere il passo al dovere naturale della Corte di vagliare la compatibilità normativa con la Costituzione, a prescindere dal giudice che rimetta la questione di costituzionalità.
Ma come vediamo la Corte è divenuta sempre più organo politico, non decide quando non vuole, e invece quando vuole condiziona addirittura il Legislatore nell’emanare specifica normativa di cui annuncia creare ex novo la disciplina in caso di inadempimento (ndr., il riferimento è all’eutanasia (https://lanuovabq.it/it/affondo-su-eutanasia-e-omogenitorialita-la-consulta-viola-la-costituzione)).
Tutto questo poi è presentato come frutto di una attività corale della Corte, sempre all’unanimità, salvo poi scoprire che invece all’interno qualcuno dissente, c’è qualcuno contrario che protesta, ma che purtroppo parla sempre quando è troppo tardi.
Fonte https://t.me/avvocati_liberi
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