La mancata indicazione dello spread effettivo in fattura
ARERA, l’autorità garante per l’energia, ha previsto a favore degli utenti una particolare procedura di reclamo, a fronte della quale le società erogatrici di gas ed energia elettrica, su domanda degli utenti devono fornire i chiarimenti richiesti, aventi ad oggetto il rapporto di fornitura.
Sin tanto che tali informazioni non vengono date l’utente non può subire il distacco della fornitura, a patto che eccepisca le proprie doglianze od avanzi la propria richiesta di chiarimenti entro 10 giorni e non oltre dalla scadenza della bolletta.
Le motivazioni che possono fondare una richiesta di reclamo possono essere le più varie, ma una ipotesi del tutto particolare e di assoluta importanza è emersa durante la serata informativa tenutasi a Ravadese (Parma) il 29 marzo scorso, organizzata dal Sindacato d’Azione e Gruppo Energia Libera.
DIRITTI DEI CONSUMATORI
Il codice del consumo, Decreto Legislativo 206/2005, pone in rilievo alcuni principi caposaldo a tutela dei diritti dei consumatori, in particolare, l’art. 1 stabilisce, fra l’altro, che i consumatori hanno diritto:
ad una adeguata informazione
alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti commerciali.
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
Il codice del consumo, all’art. 20 fornisce, poi, una chiara definizione di ciò che può definirsi pratica commerciale scorretta. Si può definire tale una pratica
idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio.
AZIONI INGANNEVOLI
L’art. 21 dello stesso decreto giunge a definire ciò che deve essere considerato azione ingannevole, ovverosia tutto ciò che:
induce il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, pur se le informazioni che gli vengono fornite sono corrette ma non trasparenti
soprattutto quando
hanno ad oggetto il prezzo od il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto ad esso
OMISSIONI INGANNEVOLI
L’art. 22 disciplina, inoltre, le cosiddette omissioni ingannevoli. Esse consistono in
una omissione di informazioni rilevanti che ostacolano una decisione consapevole di natura commerciale da parte del consumatore, soprattutto quando tali informazioni vengono fornite in modo oscuro, incomprensibile od ambiguo.
L’INTERESSE DEL CONSUMATORE ALLA CONOSCENZA DELLO SPREAD REALE (IL GUADAGNO) DEL FORNITORE RISPETTO AL COSTO DELL’ENERGIA FORNITA.
La quasi totalità delle “bollette”, sia che esse abbiano ad oggetto la fornitura di energia elettrica, che di gas, omettono un dato importantissimo e necessario per una consapevole scelta da parte del consumatore, ovverosia il prezzo base del costo dell’energia di riferimento che il fornitore paga al fine di dotarsi della “materia prima” da rivendere all’utente.
I prezzi medi di costo per l’energia sono indicati dal cosiddetto PUN (prezzo unico nazionale), per l’elettricità, ed il TTF (ad esempio) per il gas.
Dal confronto fra questi due indici (che rappresentano il costo medio per il fornitore) ed il prezzo applicato al Kilowatt (per l’elettricità), o metro cubo (per il gas) si può desumere il guadagno (spread) ad appannaggio del fornitore.
Si tratta di informazioni importanti che devono essere rese prontamente disponibili ai clienti onde permettere ai medesimi di poter scegliere da chi rifornirsi, tenendo conto del guadagno delle società erogatrici, soprattutto in un periodo di crisi energetica come quello attuale.
Il consumatore non deve essere costretto ad effettuare defatiganti ricerche su internet ma deve, invece, essere messo in grado di poter aver conoscenza di questa basilare informazione dalla semplice lettura della bolletta.
In un settore come quello della fornitura di servizi pubblici essenziali, di cui stiamo narrando, pur in un regime di mercato libero, è di fondamentale importanza mettere in grado il cittadino di orientare il proprio comportamento economico, nel rispetto della logica dinamica della domanda e dell’offerta, che necessariamente deve basarsi sulla completa informazione.
IL VULUNS CONTRATTUALE
Il contratto sottoposto in accettazione da parte del consumatore, così come eventuali aggiornamenti indicano lo spread applicato rispetto al prezzo medio del costo della materia (PUN per l’elettricità e TTF per il gas) mentre, come detto, le singole bollette non esplicitano il dato, costringendo, quindi, il cliente ad effettuare i calcoli della quota di guadagno a favore della società fornitrice che si riserva sulla singola bolletta.
Una informazione fuorviante, inoltre, è costituta dal fatto che le clausole contrattuali evidenziano, sovente, come lo spread sia a copertura di costi aziendali inducendo, quindi il cliente a ritenere che esso non contribuisca in alcun modo la profitto netto dell’azienda.
L’IMPORTANZA DI CONOSCERE LO SPREAD EFFETTIVO
E’ fondamentale tenere presente, però, come sottolineato in premessa al presente articolo, che interesse dell’utente è conoscere lo spread effettivo applicato dalla fornitrice e non quello teorico.
Infatti, i calcoli effettuati sul PUN e sul TTF (od altri indici similari) sono del tutto teorici in quanto questi valori non rappresentano il costo effettivo di approvvigionamento in concreto della materia prima da parte della società, ma indicano solo medie di periodo di prezzi di riferimento nazionali o mercati borsistici, nell’ambito dei quali vengono sovente effettuate operazioni speculative.
Per orientare le proprie scelte economiche, quindi, il consumatore deve conoscere in concreto quale sia stato l’effettivo costo di acquisto dell’energia al kilowatt o metro cubo da parte del proprio fornitore.
E’ di tutta evidenza come, soprattutto, i grandi market maker, spesso produttori diretti di energia, possano acquistare a costi significativamente più bassi rispetto alle medie rappresentate dal PUN o TTF.
E’ interesse del cliente conoscere il loro reale ricarico
Da un punto di vista contrattuale, quindi, tale carenza, senz’ombra di dubbio legittima l’inoltro di una specifica istanza di reclamo tesa a far esplicitare alla società erogatrice gli elementi economici di costo che stanno alla base della determinazione del prezzo di vendita applicato in concreto al cliente.
La mancata informazione, sia in contratto che in bolletta, di tali importanti elementi, costituisce una grave violazione del dovere di informazione e trasparenza voluto dal citato codice del consumo.
Come presentare l’istanza di reclamo
Ciascuna società erogatrice ha l’obbligo di rendere disponibile un proprio modello di reclamo, presentabile per raccomandata o via pec.
Il Sindacato d’Azione ha approntato a sua volta un apposito modello di reclamo a favore dei propri associati, richiedibile a info@sindacatoazione.it
Fonte: https://sindacatodazione.com/2023/03/31/bollette-luce-gas-un-motivo-di-reclamo-importante/
Siamo entusiasti di comunicarvi la partnership tra Oggi Notizie e cazzeggiando, un social libero da CENSURE, Intelligenza Artificiale, e algoritmi di controllo. Con il nuovo social cazzeggiando hai la possibilità di pubblicare tu stesso notizie e argomenti di tuo interesse, aprire gruppi pubblici o privati e interagire con tutti gli iscritti attraverso una chat in tempo reale. Cazzeggiando preserva e promuove la possibilità di esprimersi e condividere opinioni, incoraggiando una discussione rispettosa e civile tra gli utenti.
Cazzeggiando non solo è totalmente gratuito, ma chi volesse sostenere il progetto sottoscrivendo un abbonamento avrà la possibilità di GUADAGNARE invitando amici ad iscriversi e monetizzare tramite i contenuti che pubblicherà