I nostri diritti sono inalienabili, ma vengono violati tutti Questo video è stato appositamente realizzato per mettere al corrente i cittadini Italiani che esistono diritti nella costituzione e nella dichiarazione universale dei diritti umani, che sono inalienabili e indiscutibili.
Primo di tutti l’Art. 21
Articolo 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Ricapitoliamo qui il video
Partendo dal presupposto che tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi (Art. 54 della costituzione) è bene essere informati prima di intraprendere qualsiasi azione.
Articolo 13 La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Articolo 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Articolo 16 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
(La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell’identico testo da Camera e Senato.)
Articolo 78 Le Camere deliberano lo stato di guerra [cfr. art. 87 c. 9] e conferiscono al Governo i poteri necessari.
(fortunatamente non siamo in stato di guerra)
Articolo 25 Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Articolo 24 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [cfr. art. 113]. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Articolo 54 Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Articolo 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
(La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell’identico testo da Camera e Senato.)
Articolo 70 Perché una legge sia veramente tale, deve essere approvata da entrambe le Camere. È importante a questo proposito rilevare due aspetti: innanzitutto l’articolo stabilisce che sono i rappresentanti del popolo eletti in Parlamento a formulare e approvare le leggi, non altri organi dello Stato (come il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio); in secondo luogo, la funzione legislativa non è svolta da una singola Camera o dalle due Camere in modo autonomo, ma da entrambe collettivamente. Perché una legge sia veramente tale, quindi, deve essere approvata con lo stesso testo da parte di entrambe le Camere. Se il testo approvato da una Camera viene modificato dall’altra, prima di diventare legge deve essere approvato nuovamente dalla prima Camera.
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