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Art. Il Paragone
Con diversi provvedimenti amministrativi alcuni Ordini professionali sanitari sono costretti ad annullare le sospensioni irrogate nei confronti dei loro iscritti che non si sono voluti sottoporre alla vaccinazione. Per quale motivo sta succedendo questo? Il Governo nella sua furia decreto legislativa ha dimenticato di inserire una norma transitoria tra il DL 44/2021 e il DL 172/2021 e quindi le sospensione irrorate nei confronti dei sanitari sospesi ai sensi del DL 44/2021 hanno perso ormai efficacia ex lege. Nell’interesse di una di una nostra assistita abbiamo ottenuto un provvedimento che riporto qui sotto.
L’Ordine Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di ROMA e Provincia, ha emesso il seguente provvedimento:
Oggetto: comunicazione cancellazione annotazione sospensione. Si comunica che, in ossequio a quanto prescritto dall’art. 4, comma 9, della versione dell’art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, riportante “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, previgente alle modifiche ad esso apportate dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il Consiglio Direttivo dello scrivente Ordine TSRM e PSTRP di Roma, con deliberazione n. xxxxxxxxxxxxx del 03/01/2022 rilevato che risulta decorso il termine del 31.12.2021, ha deliberato: • di prendere atto della perdita di efficacia ex lege della sospensione dall’esercizio della professione, comunicatale a seguito di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte dell’Azienda Sanitaria competente, secondo quanto indicato dalla menzionata versione previgente del DL 44/2021, nei termini di cui ai suoi commi 1, 6 e 7, a decorrere dal 1° gennaio 2022;• di provvedere alla immediata cancellazione della relativa annotazione sull’albo.
Il Presidente dell’Ordine dei TSRM e PSTRP
di Roma e Provincia
Pertanto, la nostra assistita può tornare a lavorare essendo la sua sospensione decaduta per legge e l’accesso al luogo di lavoro non può in alcun modo essere impedito dal Datore di Lavoro. Per questo motivo tutti i sanitari sospesi ex DL 44/2021 devono ad inoltrare al proprio datore di lavoro o al proprio ordine di appartenenza, in particolare a quello che ha emanato l’atto di sospensione, la seguente comunicazione.
“Vista la sospensione da Voi disposta nei miei confronti Vi informo che non esistendo norma transitoria tra il DL 44/2021 e il DL 172/2021 la sospensione stessa ha perso ormai efficacia ex lege.
Per quanto sopra Vi invito all’immediato reintegro del/lasottoscritto/a nella posizione lavorativa precisando che in caso contrario verrà immediatamente dato avviso all’Autorità Giudiziaria.
Resta inteso che non mi può essere attribuita alcuna responsabilità in ordine alla mancata esecuzione della prestazione lavorativa considerato che mi viene impedito l’accesso al luogo di lavoro.
Fino a quando non verrà data comunicazione allo scrivente della possibilità di rientrare a lavoro non potrò essere considerata/o assente ingiustificata.
Con ogni riserva di legge
In attesta di riscontro porgo Cordiali Saluti
Firmato”
In questo modo si costringe il Datore di Lavoro a dare una risposta. Quale? Una sola è quella legalmente valida: la riammissione in servizio del lavoratore. Se non lo fanno il comportamento del datore di lavoro è illegittimo e va sanzionato.
Avv. Andrea Perillo
AVVOCATI ULTIMA LINEA
Fonte: Il Paragone
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