Ordinanza Tribunale Busto Arsizio 21 marzo 2022 n.832
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Un nuovo orientamento giurisprudenziale condanna il datore di lavoro che isoli e adotti comportamenti discriminatori al lavoro nei confronti dei dipendenti non vaccinati. Il Tribunale di Busto Arsizio, sezione Lavoro, con provvedimento n.832 del 21 marzo 2022 emanato in Camera di Consiglio (Presidente dott. Francesco Paganini, Giudice Relatore dott.ssa Elena Fumagalli), ha accolto il ricorso in via d’urgenza di due lavoratori non vaccinati che venivano isolati al lavoro. Il Tribunale ha ha accertato nei loro confronti condotte discriminatorie, vessatorie e mobbizzanti.
L’azienda aveva anche esposto un avviso in bacheca che individuava una sede di lavoro diversa per i non vaccinati, costretti ad essere isolati con minaccia di sanzione disciplinare.
Il Tribunale ha definito questa scelta aziendale “illogica ed eccessiva”. Inoltre i ricorrenti hanno allegato documenti fotografici che evidenziano le “precarie condizioni igienico-sanitarie” della sede di lavoro destinata ai non vaccinati, a conferma delle condotte palesemente discriminatorie e punitive da parte del datore di lavoro.
I Giudici, inoltre, specificano che il comportamento dell’azienda ha inciso “sull’equilibrio psicofisico dei dipendenti esposti ad una situazione di stress conseguente al proprio isolamento e allontanamento dalla consueta postazione di lavoro”. Inoltre, si precisa, “tale situazione è d’altra parte idonea a ledere la dignità e la personalità morale dei lavoratori, oltre che di creare un danno alla loro personalità”.
L’azienda è stata, quindi, condannata alle spese di lite per oltre 4.000 euro e, sulla base del provvedimento giudiziario che accerta la condotta discriminatoria e illegittima, i ricorrenti potranno chiedere in separata sede sia il risarcimento danni in sede civile e sia un’eventuale condanna per il reato di mobbing in sede penale.
Reato di mobbing Art. 582 C.P.
Tale reato è previsto all’articolo 582 del codice penale secondo cui “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
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