Avv. Federica Fantauzzo
Avvocati Liberi
Estratto dall’articolo su 👉 studiocataldi.it (https://www.studiocataldi.it/articoli/46246-minore-risarcito-a-causa-del-divieto-di-fare-sport-durante-il-lockdown.asp)👈 a firma degli Avv.ti Federica Fantauzzo e Raffaele Specchi.
Con sentenza del 24.10.2023, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha dato ragione ad un minore vittima delle restrizioni abnormi derivanti dall’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 16 del 11.4.2020.
Il legislatore siciliano, infatti, aveva statuito il divieto assoluto di attività fisica, per l’effetto attuando una scelta più restrittiva di quella governativa emergenziale.
La sentenza è pregevole per almeno due aspetti:
1) si smentisce la scelta del TAR di dichiarare improcedibile la fase di merito, sul presupposto che essendo cessato il termine di efficacia della norma impugnata, non sussistesse, in capo al ricorrente, alcun interesse alla pronuncia.
Il CGARS, invece, rimarca che “l’interesse della parte alla pronuncia sul merito del ricorso proposto va considerato persistente anche in caso di cessazione dell’efficacia dell’atto censurato … se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”.
Principio sacrosanto che potrà essere utile ai tanti dipendenti delle forze dell’ordine che, sospesi dal lavoro per la scelta di non vaccinarsi, abbiano impugnato la sospensione.
2) Con estrema chiarezza si tutelano le ragioni del minore ed il suo diritto ad essere risarcito dalla Regione Siciliana: motivi di diritto, certo, che lasciano, però, spazio a considerazioni di grande verità, nelle parti in cui si asserisce che le Regioni che hanno perorato le più gravi restrizioni, le hanno poste in essere “essenzialmente per ragioni “politiche”: giacché in quei momenti di panico collettivo generava paradossalmente più consenso il “proibire”, piuttosto che non il “consentire”, lo svolgimento di qualsiasi attività sociale “.
O ancora, nella parte in cui il CGARS ha coraggiosamente dato atto che le “regioni …, in contesti fattuali non dissimili, perseguivano il consenso semplicemente cercando di primeggiare quanto a imposizioni di divieti alla popolazione: più spesso, e come in questo caso, contra legem, che praeter legem”❗️
In conclusione permettetemi una considerazione “terra terra”:
- il minore ha diritto al risarcimento, liquidato in € 1.000 🤩
- la Regione pagherà con i soldi pubblici (i nostri) 🤨
- l’allora Presidente delle Regione (che ha voluto e firmato l’ordinanza illegittima) è oggi ministro.😱
Chi ha vinto, davvero❓
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