Avv. Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi
Con sentenza n. 23406 del 2022 la Cassazione ha confermato la condanna in doppia conforme (primo e secondo grado) per il reato di rifiuto di atti di ufficio di cui all’art.328 c.p di un medico del Reparto di Medicina dell’Ospedale di Cariati nel catanzarese, per non aver visitato un paziente oncologico affetto da versamento pleurico.
Il medico, richiesto di prestare il proprio intervento in relazione all’aggravarsi delle condizioni di salute del malcapitato paziente, ometteva di procedere alla visita ed alla diretta valutazione della situazione, sostenendo di non essere intervenuto perchè «non vi era nulla da fare, trattandosi di paziente oncologico terminale con un versamento molto rilevante, cioè di un soggetto per il quale ogni trattamento avrebbe rappresentato un grave ed inutile stress».
Tale valutazione del medico, secondo il suo assunto, non poteva essere sindacata dal giudice senza sconfinare nel giudizio sulla «sfera della discrezionalità tecnica del pubblico ufficiale» ma, per fortuna, la tesi che non ha colto nel segno.
La Cassazione ha rilevato che «le condizioni del paziente erano critiche e sussisteva un preciso obbligo del medico di procedere immediatamente alla visita», precisando che «si era obiettivamente al di fuori dell’ambito della discrezionalità tecnica del medico, in quanto il paziente era stato solo visitato dal pronto soccorso e necessitava dell’accurata visita del sanitario competente per stabilire le cure necessarie».
Peraltro il medico si era rifiutato di effettuare la visita nonostante le «plurime sollecitazioni» del figlio del paziente, motivo per il quale la discrezionalità tecnica non poteva essere invocata quanto piuttosto si era in presenza di una scelta arbitraria non risulta sorretta da un minimo di ragionevolezza ricavabile dal contesto e dai protocolli medici. (così anche Cassazione, Sez. VI, sentenza 30 ottobre 2012).
In passato è stato configurato il delitto di rifiuto di atti di ufficio nella condotta del medico di guardia che, richiesto di prestare il proprio intervento da personale infermieristico in relazione alla progressiva ingravescenza delle condizioni di salute di un paziente, ometteva di procedere alla visita contestando che il paziente fosse comunque assistito dal suddetto personale, incaricato di monitorarne le condizioni fisiche e i parametri vitali (Cassazione, Sez. VI, sentenza 30 marzo 2017, n. 21631).
In buona sostanza è principio generale che «il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo, onde la violazione dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice al corretto svolgimento della funzione pubblica ricorre ogniqualvolta venga denegato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze prese in considerazione e protette dall’ordinamento, prescindendosi dal concreto esito della omissione e finanche dalla circostanza che il paziente non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta omissiva»(Cassazione, Sez. VI, sentenza 13 maggio 2021, n. 18901 che ha confermato la condanna di un medico obiettore di coscienza che si era rifiutato di eseguire una ecografia finalizzata ad accertare l’interruzione volontaria di una gravidanza).
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