Art. 142 Comma 6
Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
Comma 6/bis
Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita’ devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita’ di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno
Il tribunale di Ivrea ribalta la sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato il ricorso di un automobilista multato per eccesso di velocità
Al centro della vicenda sulla quale è stato chiamato a decidere il tribunale di Ivrea c’è il verbale elevato per aver superato il limite di velocità (art. 142 del Codice della strada, comma 9) all’interno del territorio comunale di Settimo Torinese. Nello specifico, il giudice si è ritrovato a decide sull’appello proposto dall’automobilista multato dopo che il giudice di pace aveva rigettato la sua contestazione.
Diversi i motivi dell’appello. Innanzitutto l’erronea pronuncia dell’inammissibilità del ricorso legata al soggetto che aveva ricevuto la procura della rappresentanza. Poi è stata messa in evidenza come sia stata errata anche la valutazione dello strumento utilizzato per rilevare la velocità e dunque ritornando sulla questione dell’omologazione e dell’approvazione che si ricollega a un altro punto del ricorso, ovvero il difetto di funzionalità e taratura dello strumento di rilevazione.
Il Comune di Settimo Torinese si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e quindi confermando la sentenza di primo grado.
Il Giudice ha però accolto le tesi dell’automobilista. La contestazione sul difetto di sottoscrizione, innanzitutto, non sussiste, in quanto il ricorso è stato sottoscritto da una persona munita di delega scritta da parte del diretto interessato. Qualora, avesse ravvisato, peraltro, la violazione processuale, il giudice avrebbe dovuto assegnare alla parte un termine per poter regolarizzare la persona che lo rappresentava. Ma ciò non è avvenuto.
C’è poi la questione omologazione. Secondo l’automobilista, l’apparecchiatura utilizzata per effettuare l’accertamento non sarebbe idonea poiché non ha ricevuto l’omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, così come disposto dall’art. 142 comma 6 del Codice della strada. Il giudice accoglie anche tale motivo, riportandosi alla recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 10505/2024) che ha stabilito come i procedimenti amministrativi di omologazione e approvazione non sono sovrapponibili. In questo caso, non è stato provato da parte dell’amministrazione comunale il perfezionamento dello strumento utilizzato.
Di conseguenza motivi accolti e verbali annullati.
Autovelox non omologato: annullata la multa record in Piemonte
Prefettura di Novara annulla sanzione per eccesso di velocità: autovelox non omologato, patente restituita all’automobilista.
Nelle strade italiane, dove la sicurezza è una priorità, la tecnologia gioca un ruolo cruciale nel monitoraggio del traffico. Tuttavia, cosa accade quando gli strumenti utilizzati per garantire il rispetto delle regole si rivelano inadeguati? È quanto successo a Torino, dove un automobilista, inizialmente multato per aver superato di gran lunga il limite di velocità, ha visto annullare la sanzione grazie a un cavillo tecnico.
Era maggio quando un uomo è stato immortalato da un autovelox mentre sfrecciava a 255 km/h su un tratto autostradale con limite di 130 km/h. Una velocità impressionante, che ha portato a una multa di 845 euro e al ritiro della patente per un periodo compreso tra 6 e 12 mesi. Tuttavia, la storia ha preso una piega inaspettata quando l’automobilista, assistito dall’avvocato Gabriele Pipicelli di Verbania, ha deciso di presentare ricorso alla Prefettura di Novara.
Il cuore del ricorso risiedeva in una questione tecnica: l’autovelox utilizzato per rilevare la velocità non era omologato. “Il ricorso – spiega l’avvocato Pipicelli – è stato proposto nel solco della giurisprudenza della Cassazione, ormai prevalente, che ben osserva come un apparato semplicemente ‘approvato’ non è da considerarsi ‘omologato’ e solo le misurazioni fatte con quest’ultimo sono legittime”.
La differenza tra un dispositivo “approvato” e uno “omologato” può sembrare sottile, ma è cruciale. Solo i dispositivi omologati sono considerati affidabili e legittimi per le rilevazioni ufficiali.
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