Segnaliamo il provvedimento ottenuto dalla collega Avv. Giulia Monte innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia che, con la recentissima sentenza del 15.04.2024, ha accolto la domanda del ricorrente (un militare degli Alpini) diretta ad ottenere l’annullamento del provvedimento di detrazione dell’anzianità di grado disposta a seguito della mancata osservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-ter, comma 3, del d.l. 1 aprile 2021, n. 44.
Leggi 👉qui 👈 l’articolo integrale dell’Avv. Giulia Monte su studiocataldi.it
Il TAR Friuli ha sottolineato come la norma citata legittimi a seguito della sospensione dal servizio unicamente la privazione della retribuzione o compenso o emolumento e null’altro. Secondo i Giudici il dato testuale della norma sarebbe insuperabile: “L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”. Dunque oramai è pacifico e non contestato che il citato art. 4 ter del D.L. n. 44/2021, commi 2 e 3 nulla di ulteriore alla privazione della retribuzione, del compenso o di emolumenti vari (e già questo sarebbe discriminatorio e lesivo della dignità individuale) ha previsto in caso di accertamento di inadempimento dell’obbligo vaccinale da parte di appartenenti delle forze dell’ordine ma, purtroppo, le Amministrazioni datrici di lavoro hanno istaurato – e continuano impunemente ad applicare – la pratica illegittima di adottare provvedimenti pregiudizievoli ulteriori rispetto alle sanzioni previste dalla legge.
Nel caso di specie si trattava di detrazione di anzianità del grado, peraltro già oggetto di cassazione da parte delle numerose pronunce richiamate nella sentenza in esame (TAR Lombardia, Milano pronuncia del 02.01.2023; TAR Sicilia, pronuncia del 06.06.2023 confermata in sede cautelare dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia con Ordinanza del 15.09.2023; TAR Friuli, sentenza del 28.04.2023 confermata dal Consiglio di Stato con pronuncia del 28.04.2024).
La decisione in commento, come tutti i precedenti favorevoli citati, apre la strada ad una giustizia sostanziale per tutti coloro che abbiano deciso, per diverse ragioni, di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria, consapevoli delle conseguenze prospettate dalla legge ma certamente ignari che l’operato delle Amministrazioni datoriali (il Ministero della difesa o il Ministero dell’Interno a seconda dell’appartenenza) è andato indubbiamente oltre il disposto normativo applicando ulteriori gravose sanzioni non previste dal Legislatore.
Siamo entusiasti di comunicarvi la partnership tra Oggi Notizie e cazzeggiando, un social libero da CENSURE, Intelligenza Artificiale, e algoritmi di controllo. Con il nuovo social cazzeggiando hai la possibilità di pubblicare tu stesso notizie e argomenti di tuo interesse, aprire gruppi pubblici o privati e interagire con tutti gli iscritti attraverso una chat in tempo reale. Cazzeggiando preserva e promuove la possibilità di esprimersi e condividere opinioni, incoraggiando una discussione rispettosa e civile tra gli utenti.
Cazzeggiando non solo è totalmente gratuito, ma chi volesse sostenere il progetto sottoscrivendo un abbonamento avrà la possibilità di GUADAGNARE invitando amici ad iscriversi e monetizzare tramite i contenuti che pubblicherà