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Cassazione Civile, Sez. III, 6 febbraio 2024, n. 3405 – Pres. Sestini, Rel. Tassone
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 (Pres. Sestini, Rel. Tassone), ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l’estratto dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB.
Questo il principio di diritto enunciato, richiamando altri precedenti della stessa Corte:
“In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”
Pertanto, non è sufficiente la produzione dell’avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: l’unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l’avvenuta cessione.
Quest’ultima presuppone che l’avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell’avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.
Nel caso affrontato dalla Corte, in particolare, la società cessionaria controricorrente, pur dando atto di aver stipulato ben tre contratti di cessione di crediti, si era limitata a produrre l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non fornendo dunque una idonea prova dell’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione e, di conseguenza, della sua legittimazione sostanziale.
Ne è conseguita, pertanto, la declaratoria della Corte di carenza di legittimazione passiva, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, della società cessionaria.
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