Si ricorda che tra le linee sull’obiezione di coscienza ci sono le indicazioni per richiedere il prolungamento del differimento vaccinale per chi è guarito da covid dai 6 mesi ai 12, riferendosi ai documenti ufficiali originariamente diffusi.
Pertanto chi si avvicina alla scadenza dei 6 mesi dalla guarigione può utilizzare la lettera presente negli allegati per richiedere formalmente tale prolungamento.
Cerchiamo di informare anche altri di questa misura.
COMILVA
OBIEZIONE ATTIVA DL 1/2022
PREMESSA
Questo documento illustra i passaggi fondamentali dell’iter di obiezione attiva verso l’obbligo vaccinale anti-Covid-19. Questi obblighi iniziano nell’aprile 2021 con il decreto-legge n. 44/2021 che ha coinvolto i sanitari (a vario titolo). Dopo questo “primo passo”, siamo arrivati agli ultimi provvedimenti come il decreto-legge 172/2021 (nuovamente sanitari, insegnanti e forze dell’ordine) e il decreto-legge 1/2022 che ha stabilito l’obbligo per gli “over 50”. Il decreto-legge 1/2022 introduce elementi di novità che hanno (e avranno, in caso di future estensioni) un impatto significativo sulla popolazione interessata sui quali è opportuno porre attenzione. Esso si configura come un “unicum” sotto più aspetti e di conseguenza si pone come precedente normativo e, come tale, va affrontato e messo in discussione con ogni iniziativa possibile, malgrado possa sembrare poco funzionale impiegare energie per ovviare ad una sanzione tutto sommato contenuta dal punto di vista economico (fatti salvo i casi nei quali la mancata vaccinazione prevede l’esclusione dall’attività lavorativa). Novità del decreto-legge 1/2022:
- Questo provvedimento va per la prima volta ad imporre l’obbligo della vaccinazione anti SARS-COV-2 non in funzione della propria mansione lavorativa, bensì in ragione dell’età anagrafica delle persone.
- Esso introduce una sanzione pecuniaria per gli “over 50” che non adempiono all’obbligo vaccinale.
- A differenza di quanto di norma avviene per le sanzioni, che vanno a punire un comportamento colpevole, definendo, di conseguenza, sanzioni in misura minima e massima, così da commisurare la stessa alla gravità del comportamento del singolo, questo provvedimento introduce una sanzione in misura fissa.
- Rispetto ai precedenti provvedimenti dispositivi dell’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori, che assegnavano all’azienda sanitaria il compito di accertare l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, il decreto coinvolge nell’iter di accertamento una pluralità di soggetti: l’azienda sanitaria competente per territorio, il Ministero della Salute, il Ministero delle Finanze (titolare del trattamento dati del sistema Tessera Sanitaria) e, novità assoluta, l’Agenzia delle Entrate Riscossioni (AER).
- L’ente incaricato dell’applicazione della sanzione (AER) è un Ente pubblico economico istituito nel 2016 che svolge le funzioni relative alla riscossione sull’intero territorio nazionale. L’Ente è sottoposto all’indirizzo operativo e al controllo dell’Agenzia delle Entrate che ne monitora costantemente l’attività. Ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione (v. https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/il-gruppo/Chi-siamo/). Questo Ente viene direttamente coinvolto in una procedura di carattere sanitario e autorizzato a ricevere un flusso di dati personali e sensibili (considerato che viene indirettamente palesato un dato sanitario e come tale meritevole di specifica protezione sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali) degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale.
- Infine, le procedure afferenti alla sanzione vengono individuate con aspetti misti fra quelli della classica sanzione pecuniaria, con alcune caratteristiche tipiche dei versamenti contributivi (contributi INPS, ad esempio) ed una procedura caratteristica della riscossione tributaria (l’ente incaricato è AER).
LE LINEE DELL’OBIEZIONE IN SINTESI
COSA STABILISCE IL DECRETO-LEGGE 1/2022
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE AL PERSONALE DELL’UNIVERSITÀ DEI CORSI DI FORMAZIONE
CONDIZIONE FAVOREVOLE PER IL DIFFERIMENTO PER AVVENUTA GUARIGIONE
PRIMO ATTO: La comunicazione con il medico di medicina generale (MMG)
SECONDO ATTO: La comunicazione con l’Azienda sanitaria locale competente per territorio
TERZO ATTO: La comunicazione con il Ministero
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