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Ma devo diventare un Avvocato per far valere i miei diritti?
La risposta è SI, purtroppo ci stanno costringendo a studiare quello che in tanti anni ci hanno tenuto volutamente nascosto per tenerci nell’ignoranza. Un popolo ignorante in materia, è facilmente manipolabile.
Non dovrai diventare un avvocato, ma è ora che almeno i tuoi diritti cominci a conoscerli. Se vuoi difenderti dai criminali, devi prima conoscerli, studiarli, vedere e scoprire le loro debolezze e dopo di che attaccare con le loro stesse armi.
Ordinamento giuridico italiano, gerarchia normativa e risoluzione dei conflitti
In Italia molto spesso accade che alcune questioni vengano trattate da diversi provvedimenti normativi (Leggi, Decreti Legge, Decreti Legislativi, Decreti Ministeriali, Circolari, etc.) che si susseguono talvolta anche in maniera “caotica”. Ingegneri, architetti, geometri e imprese, ma anche le stesse P.A., sono costretti a districarsi tra numerosi provvedimenti di varia natura, nonostante i frequenti tentativi del Legislatore di razionalizzare e coordinare tutte le disposizioni in “Testi Unici” o “Codici”.
In questo speciale la redazione di BibLus-net fa chiarezza sulla gerarchia delle fonti normative, le fonti, i criteri per la risoluzione dei conflitti.
La gerarchia delle fonti del Diritto
I provvedimenti normativi italiani hanno un preciso ordine gerarchico; la conoscenza di tale gerarchia può semplificare la vita professionale di tutti i tecnici. La legislazione nazionale è ordinata secondo una precisa gerarchia:
- Costituzione
- Norme di primo livello:
Legge - Decreto legislativo
- Decreto legge
- Decreto del Presidente della Repubblica
- Norme di secondo livello:
Decreto ministeriale, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Delibera Comitato Interministeriale - Norme di terzo livello:
Circolari, Interpretazioni, Ordinanze
1.1 La Costituzione
La Costituzione della Repubblica italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano, ovvero il vertice nella gerarchia delle fonti di diritto. Fu approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1º gennaio 1948. La Costituzione sancisce i principi fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini e disciplina l’intero ordinamento dello Stato.
1.2 Le Leggi
La legge è una fonte del diritto oggettivo che si manifesta nella forma solenne voluta dalla Costituzione. E’ un provvedimento adottato dal Parlamento, con l’approvazione sia della Camera dei Deputati sia del Senato, e promulgato dal Presidente della Repubblica.
La Costituzione indica i momenti fondamentali del procedimento formativo di una legge formale (artt. 71-73). Il Governo può predisporre il progetto o disegno di legge, ma l’iniziativa generalmente a ciascun membro delle Camere nonché agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Anche il popolo può esercitare l’iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Ogni disegno di legge presentato ad una Camera (Camera dei Deputati o Senato, senza ordine di precedenza) è esaminato da una Commissione e quindi dalla Camera stessa che approva il disegno articolo per articolo mediante votazione finale. La stessa procedura viene successivamente adottata dall’altra Camera. Quando una legge è approvata da entrambe le Camere viene rimessa al Presidente della Repubblica, il quale, entro un mese dall’approvazione, procede alla promulgazione. La legge, quindi, viene pubblicata in Gazzetta ufficiale e quindi entra in vigore secondo quanto stabilito.
1.3 I Decreti Legislativi
Il decreto legislativo o legge delegata è un provvedimento avente forza di legge, emanato dal Governo in base ad una concessione di potestà legislativa da parte del Parlamento, cioè in base ad una legge delega e nei limiti da questa stabiliti. I limiti fissano i criteri e i principi direttivi ai quali il governo deve attenersi e, quanto al tempo, il periodo nel quale tale attività può essere esplicata. Il ricorso alla delega è uno strumento importante quando si tratta di disciplinare materie particolarmente complesse, tali che se fossero esaminate dal Parlamento produrrebbero un rallentamento della sua attività. Il decreto legislativo ha lo stesso valore della legge in senso formale; esso non deve essere presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Se il potere esecutivo nell’emanare la norma ha oltrepassato i limiti stabiliti dalla legge delega, il decreto legislativo o legge delegata può essere impugnato per illegittimità costituzionale.
1.4 I Decreti Legge
Il decreto legge è un provvedimento avente forza di legge emanato dal Governo senza preventiva delega del potere legislativo (e cioè del Parlamento). Il potere del Governo ad emanare decreti-legge è sancito dall’art. 77 della Costituzione e trova la sua giustificazione nello stato di necessità e nella urgenza di provvedere su una determinata materia. E’ usato specialmente in materia fiscale quando si vogliono impedire evasioni aumentando aliquote o tariffe o in materia di interventi urgenti o per calamità naturali. Per conservare piena efficacia detti decreti debbono essere convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. A tale scopo nello stesso giorno della loro emissione devono essere presentati alle Camere che sono appositamente convocate e riunite entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia iun maniera retroattiva se non sono convertiti in legge; tuttavia, le Camere possono regolare con un’apposita legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non convertiti.
1.5 I Decreti del Presidente della Repubblica Gli atti emanati con decreto del Presidente della Repubblica sono generalmente:
- i regolamenti
- gli atti di nomina degli alti funzionari e dirigenti dello Stato, secondo quanto stabilito dalla legge
- gli altri atti indicati in maniera speciale dalla legge (ad es. la nomina dei Giudici costituzionali, la nomina dei Ministri e del Presidente del Consiglio, ecc.).
1.6 I Decreti ministeriali, i Decreti del Presidente del Consiglio e i Decreti Interministeriali Il decreto ministeriale è un atto del potere esecutivo (governo). Costituisce espressione di una facoltà propria in materia regolamentare spettante ai singoli ministri ma limitata al campo di rispettiva competenza e con rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato. In altre parole, è un provvedimento avente il contenuto della legge in quanto crea norme giuridiche, ma non la forma della legge, perché emanato da organi amministrativi e non da organi legislativi. Il decreto ministeriale non deve essere presentato al Parlamento, ma registrato alla Corte dei Conti. Tale registrazione è una condizione necessaria per la sua efficacia, in quanto solo dopo di essa può essere pubblicato. La pubblicazione e l’entrata in vigore sono sottoposte alle stesse norme che valgono per la legge. Quando questo tipo di atto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri prende la denominazione di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Quando la legge lo prevede, se un decreto richiede la competenza di diversi dicasteri e deve quindi essere adottato di concerto tra gli stessi, si parla di decreto interministeriale, avente il medesimo valore normativo.
1.7 Le Circolari Viene così denominato l’atto amministrativo con cui l’amministrazione centrale si rivolge alle autorità inferiori impartendo loro istruzioni di servizio. Con lo stesso atto molto spesso vengono risolti dubbi in relazione all’applicazione di una legge o vengono indicati i criteri da seguire nella sua pratica esecuzione; nei rapporti interni essa è pure usata per far conoscere al funzionario notizie che interessano un particolare servizio. La circolare, così intesa, non ha efficacia di legge né di regolamento ma è vincolante per gli uffici sottoposti
1.8 I Pareri Sono gli strumenti attraverso i quali si manifesta l’azione degli organi consultivi (es. Avvocatura dello Stato, Consiglio di Stato). I pareri possono essere:
- facoltativi: il parere che l’organo attivo (richiedente) è libero di chiedere o meno, e poi di seguirlo;
- obbligatori: il parere che l’organo attivo è tenuto a chiedere ma non a seguire;
- vincolanti: il parere che l’organo attivo è tenuto a chiedere e a seguire;
- di legittimità: il parere tramite il quale l’organo attivo vuole riscontrare la rispondenza tra l’atto in oggetto e la legge che doveva essere seguita per la sua emanazione;
- di merito: il parere tramite il quale l’organo attivo vuole indagare la rispondenza tra l’atto in oggetto con i criteri della buona amministrazione e al pubblico interesse.
In questa gerarchia non abbiamo menzionato i Diritti Umani che sono al di sopra di qualsiasi legge
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO
- SCARICA L’ORDINAMENTO GIURIDICO
- SCARICA LA COSTITUZIONE
- SCARICA LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
- SCARICA LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
- SCARICA IL TRATTATO DI OVIEDO
- SCARICA LA LEGGE 881
- SCARICA L. 4 AGOSTO 1955, n. 848
- SCARICA IL CODICE DI NORIMBERGA
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