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Non c’è nulla che succede per caso, tutto quello che sta succedendo da due anni a questa parte è servito per capire in che mondo viviamo, ma sopratutto a saperci difendere. Ci hanno messi nelle condizioni che la frenesia e il consumismo ci coprissero gli occhi fino a chiuderli del tutto, ci hanno distratto con social media, Ruby e grande fratello, per non farci ne vedere, ne intuire cosa realmente avevano in programma. Hanno tentato di annientare e ridicolizzare chi apriva la propria mente alla spiritualità mettendoci gli uni contro gli altri. Ma a quanto pare hanno ottenuto l’effetto CONTRARIO 🙂
In questo articolo vi mostreremo gli articoli principali della costituzione, del codice penale e del TULPS per difenderci da questi traditori del popolo.
COMBATTERE CON LE LORO ARMI …
L’Assemblea Costituente, che approvò la Costituzione entrata in vigore il 1º gennaio 1948, era stata eletta il 2 giugno 1946. Tale Assemblea era stata prevista dal decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, convertito in legge per effetto della XV disposizione transitoria della Costituzione. Col decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, venivano emanate le norme per la elezione dei deputati all’Assemblea Costituente. Successivamente il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, stabiliva il referendum popolare per la scelta della forma istituzionale dello Stato, da tenersi contemporaneamente alle elezioni per l’Assemblea Costituente (2 giugno 1946). LA COSTITUZIONE (Art.54) Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Articolo 1 (la sovranità appartiene al popolo)
L’Italia e` una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Articolo 2 (diritti inviolabili dell’uomo)
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 3 (tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge)
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [292, 371, 481, 511, 1177], di razza, di lingua [6], di religione [8, 19], di opinioni politiche [22], di condizioni personali e sociali.
Articolo 4 (diritto al lavoro)
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Articolo 21 (libertà di pensiero)
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Articolo 13 (libertà personale)
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Articolo 16 (libertà di circolazione)
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Articolo 78 (stato di guerra)
Le Camere deliberano lo stato di guerra [cfr. art. 87 c. 9] e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Articolo 25 (Nessuno può essere punito)
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Articolo 24 (tutela dei propri diritti)
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [cfr. art. 113]. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Articolo 10 (diritto internazionale)
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Articolo 32 (tutela della salute)
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
(La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell’identico testo da Camera e Senato.)
Art. 70 Perché una legge sia veramente tale, deve essere approvata da entrambe le Camere. È importante a questo proposito rilevare due aspetti: innanzitutto l’articolo stabilisce che sono i rappresentanti del popolo eletti in Parlamento a formulare e approvare le leggi, non altri organi dello Stato (come il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio); in secondo luogo, la funzione legislativa non è svolta da una singola Camera o dalle due Camere in modo autonomo, ma da entrambe collettivamente. Perché una legge sia veramente tale, quindi, deve essere approvata con lo stesso testo da parte di entrambe le Camere. Se il testo approvato da una Camera viene modificato dall’altra, prima
di diventare legge deve essere approvato nuovamente dalla prima Camera.
Articolo 29 La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Art. 48 DPR 445-2000
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare.
Art. 49 DPR 445-2000 (Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione)
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l’intero anno scolastico.
Dispositivo dell’art. 377 bis Codice penale
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa
di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere(2), è punito con la reclusione da due a sei anni.
Dispositivo dell’art. 192 Codice della strada ESIBIZIONE DOCUMENTO
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO
Inquadramento normativo: art. 2712 c.c.; art. 234 c.p.p.; art. 24, comma 1, lettera f), codice Privacy
Ciascuno degli interlocutori è libero di adottare cautele ed accorgimenti, quali la registrazione, per acquisire, nella forma più opportuna, una prova di ciò che, nel corso di una conversazione, è stato detto: con la registrazione, il soggetto interessato non fa altro che memorizzare fonicamente le notizie lecitamente apprese dall’altro o dagli altri interlocutori (secondo la stessa Cassazione, la registrazione di una chiamata su un file audio o video altro non è altro che una ripetizione di ciò che la nostra stessa memoria ha già compiuto: l’immagazzinamento di un fatto storico a cui abbiamo
partecipato direttamente.
Art. 152 – 155 – 533 – 85 TESTO UNICO PER LA PUBBLICA SICUREZZA
La legge 22 maggio 1975, n. 152, recante «Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico», all’articolo 5, dispone che «È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. Il divieto si applica anche agli indumenti. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Il contravventore è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Successivamente, con legge 22 maggio 1975 n. 152, sono state introdotte nuove disposizioni a tutela dell’ordine pubblico, aggiornate con la legge . 533 dell’8 agosto 1977 e infine dall’art. 10, comma 4-bis, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155
Art. 85
Il Testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) il quale, all’art. 85, così prevede: “E’ vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con Ia sanzione amministrativa da euro 10 (lire 20.000) a euro 103 (200.000). E’ vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto. Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 (lire 20.000) a euro 103 (200.000) . Sanzione così sostituita per effetto dell’art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era l’ammenda. Importo modificato dall’art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dagli artt. 113 e 114, L. 24 novembre 1981, n. 689.”
Art. 187 TESTO UNICO PER LA PUBBLICA SICUREZZA
La quale prevede che “gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.”, Tale rifiuto, sebbene non coercibile, costituisce illecito amministrativo ed è punibile con una pena pecuniaria che va da 516 a 3.098 euro
Art. 605 CP (sequestro di persona)
Chiunque priva taluno della libertà personale(1) è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge(2);
2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
Art. 608 CP (abuso di autorità)
Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità competente (1), è punito con la reclusione fino a trenta mesi.
(1)La disposizione opera sul presupposto di un legittimo arresto o di una legittima detenzione cui è seguito un’indebita restrizione della libertà del soggetto, diversamente verrebbe infatti ad applicarsi il delitto di arresto illegale ex art. 606
Art. 610 CP (abuso di autorità)
Chiunque, con violenza [581] o minaccia (1), costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa (2)
è punito con la reclusione fino a quattro anni(3).
La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.
Art. 640 CP (truffa aggravata)
Chiunque, con artifizi o raggiri(1), inducendo taluno in errore(2), procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno(3), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032(4)(5).
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549(6):
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare(7)(8);
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità [649]
Art. 658CP (procurato allarme)
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità(1), o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio [358](2), è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 10 a euro 516.
Art. 414 CP (istigazione a delinquere)
Chiunque pubblicamente [266](1) istiga a commettere uno o più reati(2) è punito, per il solo fatto dell’istigazione [115, 302, 303, 322, 415, 580]:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Art. 611 CP (Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato)
Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni.
Art. 28 Costituzione (responsabilità civ. e pen. atti compiuti dalle forze dell’ordine)
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
GREEN PASS
Nella gerarchia delle fonti il TULPS (Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza) è al di sopra del Decreto Legge che regolamenterebbe il green pass.
Infatti il TULPS è una “Legge Speciale”, mentre il decreto legge è “un atto avente forza di legge”, quindi di grado inferiore. Ergo, 1) quando vi è un conflitto tra due leggi di rango diverso, quella di rango inferiore cede il passo a quella di rango superiore
PERTANTO DATO CHE L’ARTICOLO 187 DEL TULPS PREVEDE L’OBBLIGO DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI ACCETTARE CHIUNQUE ENTRI NELL’ESERCIZIO, IL GREEN PASS DECADE.
L’ESERCENTE CHE VIETA L’INGRESSO AD UN CLIENTE E’ PASSIBILE DI MULTA A PARTIRE DA EURO 3.000.
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