Art. di Affari Italiani
Vaccino Covi-d, oltre 80mila reazioni avverse di cui il 12% gravi – La legge 210 del 1992 garantisce il diritto a un indennizzo
Se negli ultimi 40 anni ci sono state “solo” 700 richieste per danno vaccinale, ora con il vaccino per il Covid ce ne sono state ben 84.000
“50 milioni (per il 2021) per coprire gli indennizzi relativi alle reazioni avverse al vaccino anti Sars Cov 2? Qui c’è una evidente inadeguatezza di valutazione, manca un protocollo medico legale cui fare riferimento. Stanno fioccando richieste in maniera molto più accentuata rispetto al passato. Teniamo conto che la media degli ultimi 40 anni è stata di 700 richieste per danno vaccinale, in totale. Qui, gli ultimi dati del rapporto Aifa parlano di circa 84.000 reazioni, di cui quelle gravi rappresentano il 12,8% del totale”.
Maria Cristina Gervasi, di vaccini e gestione indennizzi, se ne intende. Medico legale, era membro della commissione per la Valutazione dei danni da vaccino ex legge 229 del 2005. E traccia una distinzione fra danno e indennizzo: “l’indennizzo è una compensazione forfettaria sul disagio causato al soggetto, ma non eguaglia il risarcimento e non lo supera. La legge 210 del 1992 garantisce il diritto a un indennizzo. E aver firmato un consenso informato non esclude dalla responsabilità. Il diritto a un indennizzo è legittimo”.
La normativa italiana parla chiaro: mentre il risarcimento è un ristoro che consegue a un atto illecito e quindi traccia una ipotesi di responsabilità civile, l’indennizzo non deriva da essa ma da un pregiudizio arrecato per svariate ragioni. E la Consulta si è espressa con chiarezza non solo in tema di vaccinazioni obbligatorie, ma altresì di vaccinazioni raccomandate, come evidenzia lo studio legale Cataldi.
“Ad adire la Corte Costituzionale è stata la Cassazione, che ha sollevato dubbi di costituzionalità dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge, spetti anche, alle condizioni ivi previste, a soggetti che abbiano subito lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa di una vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata“. E la giurisprudenza tende a ricomprendere queste ultime nella tutela indennitaria.
Anche Marco Ramadori, avvocato e membro del collegio di presidenza del Codacons, (che si sta occupando di raccogliere le richieste di indennizzo, ndr) aveva specificato che Regione Lombardia ha informato della correttezza di “interpretarla in questo modo estensivo: sono migliaia le domande che stiamo istruendo. La reazione avversa risarcibile è quella che porta a invalidità temporanea o permanente. L’indennizzo dipende poi da diversi fattori, età, danno biologico. Abbiamo una commissione medica interna che valuta tutte le domande”. Il consenso informato non esclude dalla responsabilità.
Anche qui, la Corte Suprema ha posto un orientamento preciso. “Il consenso informato, quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest’ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo “id quod plerumque accidit”, in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l’intervento e l’evento lesivo”.
Su questo punto, anche il Codacons era insorto a gennaio del 2021, contestando che il consenso informato fosse nullo “in assenza di dati sui possibili danni a lunga distanza”.
“L’imposizione della sottoscrizione di un esonero di responsabilità per eventuali danni cagionati dal vaccino anti-Covid è del tutto contraria alla disciplina prevista dalla legge nonché ai diritti costituzionalmente garantiti al singolo quali, in primo luogo, il diritto alla salute.
Ne consegue, pertanto, che il modulo di cui si richiede la sottoscrizione per poter accedere alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19 è da ritenersi contrario ai principi del nostro ordinamento e, quindi, nullo, nella parte in cui prevede un esonero di responsabilità in favore dell’azienda produttrice e del personale sanitario per eventuali reazioni avverse, danni a lunga distanza ovvero inefficacia della vaccinazione”.
Come si evince dalla lettera inviata dalla Regione ai direttori delle ASST, ove si specifica che “stanno giungendo con intensità crescente richieste di indennizzo” e si chiede al Ministero “di condividere il percorso da attuarsi” esortando a comunicare le richieste alle ASST, “nessuna azione verrà intrapresa nei confronti del terzo in attesa che il ministero fornisca opportune indicazioni nel merito”.
Sarà lo Stato risarcire? La tematica è complessa, stante a quando scritto dalla Cassazione nella sentenza 12225/2021 in relazione a un farmaco che aveva creato problemi al paziente: “il produttore è responsabile se il bugiardino presenta un contenuto generico che non consente al consumatore di essere consapevole dei rischi a cui va incontro”. Gli sviluppi, li vedremo presto…
Fonte: Affari Italiani
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