4/03/2021 – Gli operatori sanitari che si rifiutano di fare il vaccino anti-Covid hanno diritto alle tutele previste per gli infortuni sul lavoro, nel caso dovessero contagiarsi in corsia. Lo ha stabilito l’Inail (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).
Se rifiutare il vaccino è un diritto, allora non ne può conseguire una penalizzazione per i medici e gli infermieri che operano negli ospedali.
Detto altrimenti, se il lavoratore rifiuta di vaccinarsi ha comunque diritto alla copertura assicurativa in caso di contagio, ma non al risarcimento del danno. Questa è la regola enunciata dall’INAIL, in una nota inviata alla direzione regionale della Liguria il 1° marzo 2021.
“Sotto il profilo assicurativo, per giurisprudenza consolidata – si legge nella lettera firmata dal direttore centrale Inail Agatino Cariola – il comportamento colposo del lavoratore, tra cui rientra anche la violazione dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non comporta di per sé l’esclusione dell’operatività della tutela prevista dall’assicurazione gestita dall’Inail”.
Si tratta quindi di infortunio sul lavoro, anche se il lavoratore non utilizza i dispositivi di protezione individuale obbligatori, ancora di più se gli operatori sanitari si rifiutano di fare il vaccino, strumento di prevenzione raccomandato ma non obbligatorio.
Tuttavia l’Inail prosegue avvertendo che “il comportamento colposo del lavoratore può invece ridurre oppure escludere la responsabilità del datore di lavoro, facendo venir meno il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti, così come il diritto dell’Inail ad esercitare il regresso nei confronti sempre del datore di lavoro”.
Infine viene precisato che il rifiuto del vaccino COVID non introduce la possibilità di invocare il concetto di rischio elettivo, dal momento che “il rischio di contagio non è certamente voluto dal lavoratore e la tutela assicurativa opera se e in quanto il contagio sia riconducibile all’occasione di lavoro”.
Dal punto di vista legislativo ad oggi non esiste una obbligatorietà della vaccinazione né per la popolazione in generale (come succede per malattie come poliomielite, tetano, rosolia difterite ecc..) né nel Testo Unico l. 81-2008, e neppure nei protocolli anti COVID sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, concordati tra parti sociali e Governo a causa dell’emergenza sanitaria per tutti i settori lavorativi.
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