La costituzione prevede il divieto di mascherarsi in pubblico (legge 155, 152, 533, 85 pena la reclusione da 1 a 2 anni), le norme che vincolano l’uso della mascherina sono di rango amministrativo e quindi non possono derogare né la Costituzione, né le leggi ordinarie e della sua responsabilità in sede civile e penale, reso dedotto che l’articolo 78 della costituzione non può essere sospeso in nessun caso di emergenza sanitaria, ma solo in caso di guerra, non esiste a tutt’oggi una legge che imponga l’uso della mascherina e neppure potrebbe mai esistere se non violando gli articoli di legge e costituzione. Chiunque obblighi una persona a coprirsi il volto commette un REATO. Nessun decreto (DPCM) può porre in deroga né la legge né la costituzione. Le leggi sopra citate NON SONO INVALIDE E NON DIVENTANO SECONDARIE a nessun DPCM.
CHIUNQUE INCITI AD INDOSSARE MASCHERINE RISCHIA UNA DENUNCIA PER ISTIGAZIONE A DELINQUERE
- Art. 414 CPP (procurato allarme)
- Art. 658 CPP (truffa aggravata)
- Art. 640 CPP (abuso di autorità)
- Art. 608 CPP (violenza privata)
- Art. 610 CPP (violazione della costituzione italiana),
- Art. 1,2,4,10,13,16,32,41,54,78 Violazione trattato di Oviedo Art.5 – Violazione dei diritti Umani Art.3
Autodeterminazione per istituzioni e tra privati
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